Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-04-2011) 14-07-2011, n. 27717

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Giudice del Tribunale di Napoli dichiarava C.S. colpevole per il reato di furto aggravato di una videocamera Sony sottratta a tale P.M.A.R. che si trovava su un autobus come passeggero. (Fatto del (OMISSIS)). Il Giudice, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti all’aggravante ex art. 625 c.p., comma 4 ed alla contestata recidiva reiterata, lo condannava con la diminuente per il rito alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 400,00 di multa.

In fatto, era avvenuto che la parte offesa, accortasi della sottrazione della propria telecamera, riposta in un marsupio, da parte di due uomini che lo avevano spinto all’interno del mezzo pubblico, aveva bloccato uno dei due sceso dall’autobus che, poi, era stato arrestato da agenti di Polizia Giudiziaria, chiamati dalla moglie della vittima.

2.L’imputato proponeva impugnazione con appello. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 9-10-2009, confermava la decisione di primo grado. Rappresentava che sicuramente risultava configurabile l’aggravante di avere commesso il fatto con destrezza, mentre non era sussistente l’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4 atteso che il valore della telecamera Sony non poteva ritenersi di speciale tenuità. Parimenti, corretta era la configurazione in concreto della recidiva contestata, giustificata in relazione ai precedenti anche specifici riportati dal prevenuto. Neppure erano ravvisabili vizi intercorsi nel procedimento processuale, poichè non era prevista dall’art. 143 cod. proc. pen. la nomina di un interprete per la parte offesa e, comunque, gli agenti operanti avevano affermato che quest’ultima e la moglie "si facevano capire". 3. Il prevenuto proponeva ricorso per cassazione.

Rilevava che non sussistevano sufficienti elementi attestanti il suo coinvolgimento nel fatto delittuoso; in particolare, i Giudici di merito non avevano valutato con la dovuta attenzione e cautela le dichiarazioni della parte offesa, la cui attendibilità soggettiva sicuramente non poteva essere equiparata a quella di un teste estraneo.

Chiedeva l’annullamento della sentenza.

Motivi della decisione

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perchè sostanzialmente generico e manifestamente infondato.

Invero, il ricorrente non ha fornito elementi idonei per addivenire ad una ricostruzione della vicenda in modo ragionevolmente alternativo rispetto a quanto esposto dai Giudici di merito.

Invece, nel caso di specie, la Corte di Appello di Napoli ha manifestato un logico ed adeguato apparato argomentativo con il quale sono stati in modo congruo evidenziati ed esaminati gli elementi di prova a disposizione circa la ricorrenza del reato, è stata fornita una logica interpretazione di essi, sono state indicate le specifiche ragioni che hanno indotto a scegliere alcune conclusioni e non altre, con la conseguente declaratoria di responsabilità del prevenuto.

Deve soggiungersi, in ordine alle dichiarazioni rilasciate dalla parte offesa, di lingua spagnola, che la nomina di un interprete per la stessa non è stabilita dal legislatore ed in particolare dall’art. 143 cod. proc. pen., per cui nessuna inutilizzabilità ovvero nullità può ritenersi verificata nel caso che occupa, (v.

Cass. n. 38508/2002; Cass. n. 36988/2008).

2. L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ed in mancanza di ragioni di esonero, anche al versamento della sanzione pecuniaria ex art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 300,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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