T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 19-07-2011, n. 1942

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugnava l’atto indicato in epigrafe con cui era stato negato il nulla osta a favore di un lavoratore extracomunitario che voleva assumere.

Il motivo di ricorso censura il difetto di motivazione del provvedimento che non consente di conoscere quali siano le ragioni del diniego.

La Prefettura di Pavia si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 13.1.2009 l’istanza sospensiva veniva accolta.

Nel corso dell’udienza di merito il difensore del ricorrente dichiarava di non avere più interesse alla decisione.

Ciò determina l’improcedibilità del ricorso.

Le spese di giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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