Cass. civ. Sez. II, Sent., 02-12-2011, n. 25833 Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’Ispettorato in epigrafe ricorre contro la sentenza n. 56 del 22/23.3.05, con la quale il Tribunale di Nicosia, pronunziando sull’opposizione L. n. 689 del 1981, ex art. 22 proposta da A. C.P., avverso l’ordinanza – ingiunzione del 10.12.97, con la quale l’amministrazione gli aveva irrogato la sanzione amministrativa pecuniaria di L. 44.139.333 ai sensi della L. n. 898 del 1986, art. 3, comma 1 per indebita percezione di aiuti comunitari per la produzione di carni ovine e caprine negli anni 1989 e 1990, ha dichiarato cessata la materia del contendere, essendosi l’opponente avvalso della facoltà di definizione agevolata dei carichi di ruolo pregressi, prevista dalla L. 27 dicembre 2011, n. 89, art. 12 documentando l’avvenuto pagamento, in conformità alle disposizioni agevolative, del 25% della somma complessivamente iscritta a ruolo, comprensiva di quella dovuta per la suddetta sanzione. L’intimato ha resistito con controricorso.

Il ricorso, deducente nell’unico motivo violazione e falsa applicazione dell’art. 12 sopra citato, come mod. dal D.L. n. 282 del 2002, art. 5 come integrato dalla Legge di Conversione n. 27/03, per indebita applicazione del suesposto "condono", è infondato alla luce dell’ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (S.U. n. 15242/09, sez. 2A n. 9825/09). Da tali pronunzie si rileva che le disposizioni agevolative in questione si applicano ai carichi di ruolo pregressi relativi a tutte le entrate dello Stato, di natura sia tributaria, sia non tributaria, con la sola eccezione di quelle di natura penale stricto sensu, per le quali soltanto opera l’esclusione derivante dalla lettura dell’ordinanza n. 433 del 2004 della Corte Costituzionale (in questa sede richiamata dalla ricorrente amministrazione). Sulla scorta di tale principio, le cui ragioni devono intendersi qui richiamate, non ravvisando il collegio motivi per rimetterle in discussione, il ricorso va respinto.

Giusti motivi, tuttavia, comportano la compensazione delle spese del giudizio, considerato che le pronunzie di legittimità sopra citate sono intervenute in epoca successiva alla proposizione del ricorso e che prima delle stesse la normativa in questione aveva dato luogo a contrastanti interpretazioni nella giurisprudenza di merito.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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