Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-04-2011) 14-07-2011, n. 27716

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza in data 30-11-2009, confermava la decisione del Tribunale di Cosenza con la quale M. E. era stato ritenuto colpevole per i reati di guida in stato di ebbrezza alcolica e di rifiuto di sottoporsi al test alcolemico ai sensi dell’art. 186 C.d.S., commi 2 e 7, e condannato alla pena di mesi uno di arresto ed Euro 600,00 di ammenda, (fatto del 23-2-2007).

La Corte rappresentava che l’agente di Polizia intervenuto in loco aveva potuto accertare la sussistenza di elementi sintomatici chiaramente attestanti lo stato di alterazione determinato dall’alcool in cui versava il M., il quale era alla guida di un’autovettura. D’altro canto, il predetto si era pure rifiutato di sottoporsi all’esame per l’accertamento della concentrazione alcolemica presente nell’aria alveolare espirata mediante l’utilizzo dell’etilometro.

2, L’imputato proponeva ricorso per cassazione. Contestava la ricostruzione dei fatti come prospettata dai Giudici di merito.

Affermava che non ricorrevano elementi sufficienti per comprovare le asserite condizioni contestate di alterazione per uso di bevande alcoliche; mentre, egli si trovava in stato di shock a causa del sinistro in cui era stato coinvolto e non era in grado di comprendere ciò che stava accadendo ed in particolare di prestare o negare il consenso in ordine agli accertamenti richiesti dalla Polizia Giudiziaria. Chiedeva l’annullamento della decisione.

Motivi della decisione

1. Si osserva che il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti tramite l’alcol-test di cui all’art. 186 C.d.S., comma 7 configurava un’ipotesi di reato all’epoca in cui si è verificato il fatto per cui si procede (23-2-2007); successivamente, il fatto è stato depenalizzato con D.L. n. 117 del 2007 convertito in L. n. 160 del 2007, per poi essere riqualificato come reato con il D.L. n. 92 del 2008 convertito in L. n. 125 del 2008. Pertanto, ai sensi dell’art. 2 c.p.p., comma 4, deve applicarsi la legge più favorevole per l’imputato e cioè quella che configura la fattispecie come regolamentata dalla normativa amministrativa e concretizzante un illecito amministrativo. Ne consegue al riguardo la declaratoria di proscioglimento perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

2. In ordine al secondo reato contestato, osserva il Collegio che, in base alla ripetuta giurisprudenza di questa Corte di legittimità, la fattispecie di guida in stato di ebbrezza alcolica accertata solo sulla base di elementi sintomatici e senza l’utilizzo dell’esame dell’alcol-test va inquadrata nella ipotesi criminosa di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a). Appunto, il fatto in esame è caratterizzato dalla ricorrenza di alcuni sintomi concreti attestanti lo stato di ebbrezza dell’imputato.

Peraltro, l’ipotesi menzionata nella lettera a) citata è stata di recente pure depenalizzata dalla L. 29 luglio 2010, n. 120 ed ora configura solo un illecito amministrativo.

3. Ne consegue, che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perchè deve emettersi declaratoria di proscioglimento nei confronti del ricorrente, atteso che entrambi i fatti contestati non configurano più reato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio, perchè i fatti non sono previsti dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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