T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 19-07-2011, n. 1941

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugnava il provvedimento indicato in epigrafe con cui era stato annullato il permesso di soggiorno e rigettata l’istanza di rinnovo del medesimo poiché il datore di lavoro risultava indagato per falso avendo fornito documentazione fittizia per favorire la regolarizzazione di lavoratori extracomunitari.

Nel primo motivo di ricorso il ricorrente assumeva che nel procedere all’atto di autotutela non era stata valutata la reale situazione del lavoratore al momento dell’emanazione dell’atto, quando cioè il ricorrente godeva di uno stabile rapporto di lavoro e di redditi sufficienti a garantire il suo mantenimento.

Inoltre lamentava l’apoditticità della motivazione che non permetteva di conoscere da quali elementi fosse stato tratto il giudizio sulla fittizietà del rapporto di lavoro a suo tempo indicato per chiedere il permesso di soggiorno e che aveva provocato l’atto di autotutela.

Il secondo motivo lamentava la violazione del termine per concludere il procedimento

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 16.12.2008 veniva accolta l’istanza di sospensione dell’atto con ampia motivazione che dava atto come non risultassero quali fossero le ragioni per ritenere fittizio il rapporto di lavoro, come l’esercizio dei poteri di autotutela non potesse essere volto al mero ripristino della legalità e del fatto che non si fossero valutati gli elementi sopravvenuti.

Il ricorso è fondato.

L’atto di autotutela presuppone che vi sia un interesse attuale all’annullamento d’ufficio nel momento in cui viene valutata la possibile illegittimità dell’atto da porre nel nulla.

Nel caso di specie il lavoratore aveva regolarizzato la sua posizione trovando uno stabile e regolare lavoro che non è stato preso in alcuna considerazione dall’amministrazione.

Lo straniero aveva quindi all’epoca di emanazione del provvedimento impugnato tutti i requisiti per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno e peraltro non era dimostrabile che la presentazione della documentazione di un datore di lavoro non regolare fosse frutto di una collusione con chi voleva favorire l’immigrazione clandestina e non di un raggiro di un datore di lavoro che, operando in nero, risulta formalmente inesistente.

Il provvedimento va annullato essendo l’amministrazione tenuta a verificare l’attuale situazione lavorativa del ricorrente.

Sussistono comunque giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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