Cass. pen., sez. I 26-03-2008 (07-03-2008), n. 12894 Determinazione della pena – Disciplina.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
Vista l’ordinanza in epigrafe, che – accogliendo parzialmente l’istanza di applicazione della continuazione in sede esecutiva proposta da M.C. – ha rideterminato la conseguente pena complessiva in misura pari al cumulo materiale delle pene inflitte per i singoli episodi;
visto il ricorso con cui il difensore deduce violazione di legge, sull’assunto della necessaria rideterminazione della pena in termini più favorevoli rispetto al cumulo materiale, ed, in subordine, vizio di motivazione per inadeguatezza della giustificazione adottata dal giudice dell’esecuzione a sostegno della propria decisione, con esclusivo riferimento "al singolo disvalore dei reati satelliti già sanzionati in concreto con pena singolarmente tenue";
ritenuta l’infondatezza del ricorso, atteso che, in difformità da quanto ritenuto dalla citata sentenza di questa stessa sezione 11.5.1995, Ced Cass., rv. 201.748, la determinazione della pena in misura pari alla somma delle pene inflitte in sede di cognizione con le singole sentenze prese in considerazione è espressamente prevista e consentita dall’art. 671 c.p.p., comma 2, e rilevato che il giudice dell’esecuzione ha congruamente motivato l’esercizio del proprio potere discrezionale con riferimento, oltre che al disvalore dei singoli reati-satellite (serie di furti aggravati commessi da soggetto recidivo), alla particolare tenuità delle pene per ciascuno di essi inflitte in sede di cognizione, così conformandosi a quanto statuito da Cass., sez. 1^, 10 12 1996 Marra, pure citata dal ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

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