Cass. civ. Sez. II, Sent., 02-12-2011, n. 25830 Accertamento, opposizione e contestazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C.L.G., opponente L. n. 689 del 1981, ex art. 22 avverso l’ordinanza ingiunzione in data 23.9.04 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Ispettorato Centrale Repressione Frodi-Ufficio di Palermo, irrogante la sanzione amministrativa di Euro 26.086,66, per indebita percezione,in violazione della L. n. 898 del 1996, art. 2 di contributi comunitari per la produzione di carni ovine e caprine negli anni 1997 e 1998, avendo falsamente dichiarato, nelle relative domande, di aver proceduto al risanamento del bestiame nell’ambito dei piani di eradicazione della brucellosi, ricorre con quattro motivi contro la sentenza di rigetto n. 228 del 12.4.05 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto. Resiste l’amministrazione con controricorso.

Ritiene la Corte che nessuno dei motivi addotti meriti accoglimento, per le considerazioni di seguito rispettivamente esposte.

1), 2) Infondati sono il primo ed il secondo, strettamente connessi e deducenti violazione e falsa applicazione, rispettivamente, della L. n. 898 del 1986, art. 4 e della L.R. Sicilia n. 28 del 1995, art. 5 come mod. dalla L.R. Sicilia n. 6 del 1997, art. 57 avendo il giudice di merito fondatamente ritenuto legittima l’emissione dell’ordinanza impugnata da parte dell’ufficio suddetto, vertendosi in materia, quella degli aiuti comunitari nel settore agricolo, dalla L. n. 898 del 1986 riservata allo Stato, operante a mezzo ministero competente o che esercita la vigilanza, ovvero da un ufficio da esso delegato, come in concreto nella specie avvenuto in virtù di D.M. 21 maggio 2003, debitamente pubblicato. Al riguardo è stata correttamente evidenziata, nella sentenza impugnata, la preminenza della legislazione statale rispetto a quella regionale (L.R. n. 28 del 1995 e L.R. n. 6 del 1997), differente al 1999 l’entrata in vigore degli obblighi di attuazione dei piani di risanamento del bestiame dalle malattie infettive, non solo perchè a norma della L. n. 833 del 1978, art. 6, lett. b) rientrano nella competenza dello Stato le attribuzioni in materia di profilassi dalle malattie infettive e diffusive, per le quali siano imposte, vaccinazioni, quarantene ed interventi contro epidemie ed epizoozie, ma anche e soprattutto perchè, vertendosi in materia di adempimenti prescritti da norme comunitarie, richiesti ai fini della fruizione di benefici da tali disposizioni previste, non avrebbe potuto la Regione assolvere, sia pur temporaneamente, gli interessati dai relativi obblighi, derogando alla normativa statale che, in ottemperanza agli obblighi di conformazione a quella sopranazionale, aveva, con carattere di generalità per tutto il territorio nazionale, adottato i provvedimenti attuativi. Conseguentemente condivisibile ed aderente ai preminenti obblighi di conformazione dell’ordinamento interno a quello sopranazionale, risulta l’interpretazione fornita dal giudice di merito, secondo cui ogni riferimento, previsto dalle norme regionali in questione, agli obblighi di controllo sanitario e risanamento del bestiame, quale condizione per la concessione di "qualsiasi contribuzione o prestito agevolato", non può che attenere a particolari benefici previsti da disposizioni regionali, senza estendersi anche a quelli comunitari.

3) Quanto alla "buona fede", che nel terzo motivo si lamenta non considerata, in violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 3 e con carenza di motivazione, senza tener conto del convincimento dell’opponente di non essere soggetto agli obblighi di cui sopra, va osservato, in aggiunta a quanto correttamente ritenuto dal giudice di merito, circa l’obbligo di conoscenza delle norme regolanti l’attività imprenditoriale svolta, che l’intrinseca falsità della dichiarazione esposta nella richiesta di contribuzione, a prescindere dalla vigenza o meno degli obblighi medesimi, è stata sufficiente a configurare l’elemento psicologico dell’illecito, per la coscienza e volontarietà dell’affermazione di una circostanza oggettivamente falsa.

4) Non miglior sorte merita, infine, il quarto motivo, con il quale si censura, per violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 28 il mancato accoglimento dell’eccezione di prescrizione, dovendo convenirsi sull’infondatezza del corrispondente motivo oppositivo, rilevata dal giudice a quo, considerato che i termini quinquennali in questione, decorrenti dalle consumazioni degli illeciti, integrate dalle rispettive percezioni dei premi, a seguito delle domande presentate nel mese di aprile degli anni 1997 e 1998, erano stati interrotti dal verbale di constatazione della Guardia di Finanza del 20.5.2001, con conseguente emissione in tempo utile dell’ordinanza – ingiunzione, del 23/9/04, notificata il 30/9/04. Al riguardo è stato correttamente applicato il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (v., tra le altre, nn. 1081/07, 15631/06, 5063/06, 4088/05, 3124/05), che in questa sede si ribadisce, secondo cui ogni atto tipico del procedimento amministrativo di cui alla L. n. 689 del 1981 (quale è ex artt. 13 e 14 il verbale di accertamento o constatazione dell’illecito), costituendo esercizio della pretesa sanzionatoria, è idoneo a costituire in mora il trasgressore agli effetti dell’art. 2943 c.c. Il ricorso va conclusivamente respinto. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali all’amministrazione resistente, in misura di Euro 3000,00, oltre quelle prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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