T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 19-07-2011, n. 1938

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugnava gli atti indicati in epigrafe con cui era stata rigettata una richiesta di contributo economico perché persona che presenta una capacità lavorativa.

Il ricorso è articolato su tre motivi

Il primo denuncia la violazione dell’art. 3 L. 241\90 poiché non sarebbero indicati i presupposti di fatto e di diritto che giustificano la decisione; non si comprende per quali ragioni in passato il ricorrente abbia ottenuto un contributo economico che con i provvedimenti impugnati viene negato a fronte della medesima situazione di invalidità civile.

Il secondo motivo eccepisce la carenza di istruttoria che non ha consentito una valida partecipazione procedimentale non avendo potuto integrare la domanda con i documenti prodotti nelle precedenti richieste conclusesi positivamente.

Il terzo motivo censura l’eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti per non essere stato provato che il ricorrente non possedesse i requisiti per accedere al beneficio.

Il Comune di Milano si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 21.12.2010 la istanza sospensiva veniva respinta per carenza di fumus.

Il ricorso non è fondato.

Va premesso che analogo ricorso, avverso un provvedimento di identico contenuto è stato presentato nel 2009 e respinto all’odierna udienza, e ciò consente di confermare la motivazione posta a fondamento della decisione anche perché i motivi di ricorso sono perfettamente sovrapponibili e nessun mutamento nella regolamentazione è intervenuto medio tempore.

Il Comune di Milano aveva erogato un contributo condizionato al collocamento lavorativo ed all’adesione ad un progetto condiviso con il servizio sociale comunale, essendo il ricorrente invalido nella misura del 50%.

Già nel febbraio 2008 era stato negato un ulteriore contributo per mancata adesione al progetto CELAV, quando nel luglio 2008 il contributo veniva ripristinato in attesa della realizzazione di un progetto CELAV.

Nel marzo 2009 il ricorrente presentava una domanda per un contributo economico continuativo a sostegno del reddito che veniva respinta perché egli conserva una residua capacità lavorativa, decisione poi confermata a seguito di domanda di riesame con conseguente sospensione del contributo erogato in precedenza.

Le tipologie di intervento previste per le persone con invalidità ricompresa tra il 46% ed il 73% riguardano solo interventi economici mirati a realizzare un progetto condiviso che assicuri un percorso di reinserimento sociale, con durata del contributo che non può superare l’anno.

Laddove non si realizzi il progetto di inserimento sociale il contributo non può essere erogato stabilmente e quindi la decisione del Comune rientra nella discrezionalità amministrativa con cui può venire incontro a tali situazioni di disagio tenendo anche conto dei vincoli di bilancio in piena aderenza alle delibere che hanno stabilito i criteri di erogazione di tali provvidenze.

Il ricorso deve essere, di conseguenza respinto.

Considerata la situazione economica del ricorrente ammesso al gratuito patrocinio, appare equo compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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