Cass. civ. Sez. II, Sent., 02-12-2011, n. 25829 Accertamento, opposizione e contestazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Ministero e l’Ispettorato in epigrafe ricorrono avverso la sentenza in data 23.5.05 del Giudice di Pace di Trinitapoli, con la quale è stata accolta l’opposizione L. n. 689 del 1981, ex art. 22 proposta dalla società ENOFRUTTA DI Leone R. & C. S.a.s.,avverso l’ordinanza – ingiunzione del 4.10.02, notificata 25.10.02, irrogante una sanzione pecuniaria per l’illecito amministrativo di cui agli artt. 3, 11, 12, 13 e 15 Reg. CEE 2238/93 e L. n. 460 del 1987, art. 4, comma 8, per la ravvisata tardività della contestazione,in violazione della citata L. del 1981, art. 14 tenuto conto delle date di emissione e notifica del provvedimento sanzionatorio e della risalenza al 1998 del verbale di accertamento. Il ricorso è affidato a due motivi,nel primo dei quali si lamenta ex art. 360 c.p.c., n. 4. l’indebito rilievo di ufficio della ravvisata tardività, non dedotta tra i motivi di ricorso,mentre nel secondo si deduce l’erroneità del rilievo, per malgoverno del "combinato disposto" di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 14, L. n. 898 del 1996, art. 4 e art. 5, comma 3, da cui si rileverebbe che la notifica delle contestazioni in subiecta materia debba avvenire entro il termine di gg. 180 dall’accertamento.

Resiste l’intimata società con controricorso.

Va accolto il primo ed assorbente motivo di ricorso, rilevandosi dall’esame degli atti (consentito dalla natura processuale del vizio dedotto,integrante violazione dell’art. 112 c.p.c e L. n. 689 del 1981, art. 22),che l’opposizione fu affidata esclusivamente a motivi di merito, senza alcun riferimento alla tempestività o meno della contestazione e del provvedimento sanzionatorio; sicchè, tenuto conto del principio consolidato (v. tra le tante, Cass. nn. 19178/10, 18288/10, 13751/06) secondo cui il giudizio oppositivo di cui agli artt. 22-23 L. cit.,attesa la sua natura impugnatoria di atti amministrativi, è circoscritto al thema decidendum devoluto dai motivi di opposizione, senza che il giudice possa d’ufficio ravvisare altre ragioni d’illegittimità dell’atto impugnato ove non connesse o dipendenti da quelle esposte, palese è il vizio di extrapetizione in cui è incorso il giudice di merito.

Nè vale obiettare,come ritiene la controricorrente, che il giudice abbia anche ritenuto, con affermazione non censurata, fondati i dedotti motivi di ricorso trattandosi al riguardo di una mera e non motivata affermazione, costituente un obiter dictum non funzionale alla decisione, adottata su una questione preliminare assorbente, come si rileva anche dal contenuto del dispositivo, nel quale espressamente si "dichiara l’illegittimità" e si "annulla la ordinanza ingiunzione impugnata in quanto emessa in violazione della L. n. 689del 1981, art. 14…", senza alcun riferimento alle proposte oppositive. Queste dovranno pertanto essere esaminate in sede di rinvio, ad altro magistrato dell’ufficio di provenienza, che si dispone in conseguenza della cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, demandando al medesimo giudice anche il regolamento delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudiziosi Giudice di Pace di Trinitapoli, in persona di diverso magistrato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *