Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 07-04-2011) 14-07-2011, n. 27764

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

-1- Con provvedimento del 23 luglio 2010, il Giudice di pace di Cagliari ha revocato il decreto con il quale S.C. M. era stato ammesso al beneficio del gratuito patrocinio nell’ambito di procedimento penale pendente davanti allo stesso giudice.

Nel motivare il provvedimento impugnato, il decidente ha rilevato che, con riguardo all’anno di riferimento (2008), lo S. aveva prodotto redditi superiori al limite previsto dalla legge per l’accesso al predetto beneficio.

Con atto d’impugnazione proposto, avverso il provvedimento di revoca, davanti al Tribunale di Cagliari – da questo correttamente qualificato, ex art. 568 c.p.p., comma 5, quale ricorso per cassazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 112 e 113, e trasmesso a questa Corte – lo S. deduce, per il tramite del difensore, violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato.

-2- Il ricorso è inammissibile per la genericità dei motivi proposti, per nulla correlati alle ragioni che hanno indotto il giudice di pace a revocare il predetto beneficio. Ragioni indicate, come già rilevato, nell’avere il P., per l’anno di riferimento, 2008, prodotto un reddito imponibile eccedente il limite previsto dalla legge.

Circostanza sulla quale nulla ha osservato il ricorrente, che si è limitato a svolgere considerazioni generiche e non pertinenti rispetto alle questioni poste dal giudice a fondamento del provvedimento impugnato.

Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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