Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 06-04-2011) 14-07-2011, n. 27714

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

-1- E.D., imputato ex art. 186 C.d.S., comma 2, propone ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bari, del 17 settembre 2010, che ha confermato la sentenza del tribunale della stessa città, del 14 maggio 2009, che lo ha ritenuto colpevole del reato contestato e lo ha condannato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, alla pena (sospesa alle condizioni di legge) di dieci giorni di arresto e 500,00 Euro di ammenda; con sospensione della patente di guida per quindici giorni.

Deduce il ricorrente:

a) Inosservanza ed erronea applicazione della legge, con riferimento agli artt. 157, 161 e 162 cod. proc. pen..

Sostiene il ricorrente di avere eletto domicilio, al momento dell’impugnazione del decreto penale di condanna, presso lo studio del difensore, avv. Libio Spadaro, in Bari via Quintino Sella n. 261;

malgrado ciò, il decreto di citazione per il giudizio d’appello è stato notificato non presso il domicilio eletto, bensì presso l’abitazione dei genitori. Non avendo avuto notizia del giudizio d’appello, egli non si era presentato in udienza, per cui indebitamente era stata dichiarata la contumacia dell’imputato ed era proseguito il giudizio, benchè il rapporto processuale non si fosse correttamente costituito stante l’irrituale notifica del predetto decreto; b) Inosservanza ed erronea applicazione della legge, con riferimento all’art. 552 c.p.p., comma 2, lett. c, e vizio di motivazione della sentenza impugnata.

Sostiene il ricorrente che sarebbe stato violato il diritto di difesa poichè la contestazione della condotta illecita attribuita all’imputato è avvenuta in termini del tutto insufficienti, essendo stato allo stesso solo addebitato nel capo d’imputazione di "avere guidato l’autovettura BMW 520 tg. (OMISSIS) in stato di ebbrezza alcolica", senza alcuna indicazione del tasso alcolico registrato, pur a fronte di recenti normative che attribuiscono valore rilevante all’entità della violazione ai fini, non solo, della determinazione della pena, ma anche della sussistenza stessa dell’illecito penale.

-2- Il ricorso è infondato. a) Quanto al primo motivo di ricorso, osserva la Corte (avendo preso visione degli atti al fine di valutare la fondatezza della doglianza) che, se è vero che la notifica del decreto di citazione in appello non è stata eseguita presso il domicilio eletto, è anche vero che essa è avvenuta presso il luogo di residenza dell’imputato e che l’atto è stato consegnato alla madre convivente dello stesso, incaricatasi della consegna; è anche vero che il difensore dell’imputato, S.L., presente all’udienza della corte d’appello del 17.9.10, nel corso della quale è stata dichiarata la contumacia dell’imputato, nulla ha osservato in punto di regolarità della notifica in questione.

Ne discende che nessuna nullità, sotto il richiamato profilo, può essere dedotta in questa sede, dovendosi ritenere che l’imputato ha regolarmente avuto notizia dell’udienza attraverso i propri familiari conviventi ed essendo stata, in ogni caso, intempestivamente sollevata la nullità della notifica.

In proposito le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. SU n. 119/05) hanno affermato che: "In tema di notificazione della citazione dell’imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall’art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184 cod. proc. pen."; ed ancora che: "La notificazione della citazione dell’imputato effettuata presso il domicilio reale a mani di persona convivente, anzichè presso il domicilio eletto, non integra necessariamente una ipotesi di "omissione" della notificazione ex art. 179 cod. proc. pen., ma da luogo, di regola, ad una nullità di ordine generale a norma dell’art. 178 c.p.p., lett. c), soggetta alla sanatoria speciale di cui all’art. 184, comma 1, alle sanatorie generali di cui all’art. 183 e alle regole di deducibilità di cui all’art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all’art. 180 c.p.p., sempre che non appaia in astratto o risulti in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte del destinatario, nel qual caso integra invece la nullità assoluta ed insanabile di cui all’art. 179 c.p.p., comma 1, rilevabile dal giudice di ufficio in ogni stato e grado del processo"; ipotesi, quest’ultima, certamente da escludersi nel caso di specie. b) Ugualmente infondato è il secondo motivo di ricorso.

In proposito, il giudice del gravame, davanti al quale l’imputato ha proposto analoga censura, ha giustamente rilevato che nessuna violazione del diritto di difesa potrebbe rilevarsi in relazione a supposte carenze del capo d’imputazione nella descrizione della condotta addebitata, posto che gli atti depositati e posti a disposizione dell’imputato permettevano di individuare con assoluta certezza il tasso alcolemico registrato in occasione dei controlli seguiti all’incidente stradale nel quale lo stesso imputato è stato coinvolto.

Considerazione del tutto condivisibile e confermata dall’esame degli atti (compiuto dalla Corte per verificare la fondatezza della censura), dal quale è emerso, non solo che nel verbale di accertamento è stato specificato che le due prove alcolimetriche avevano dato i valori, rispettivamente, di 1,15 e di 0,96 g/1, ma anche che con il decreto penale di condanna, ritualmente notificato, l’imputato è stato formalmente invitato a prendere visione degli atti – e dunque anche del verbale sopra richiamato, ove i valori alcolemici erano stati specificati – e di estrarne copia.

In definitiva, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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