T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 19-07-2011, n. 1935 Motivazione dell’atto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il presente ricorso le società istanti hanno impugnato innanzi al TAR Lazio il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale è stato revocato alle medesime il contributo agevolativo di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 103 della legge n. 388/2000 da erogare alle imprese di cui all’allegato elenco che avevano realizzato progetti di collegamento telematico, cosiddetto bando "ecommerce" e ne è stata disposta la restituzione.

La revoca del contributo è scaturita, previa autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, da un complessivo riesame in sede istruttoria da parte del gestore MCC S.p.a., alla quale hanno partecipato i soggetti interessati mediante la presentazione di controdeduzioni, istruttoria dalla quale è emersa, in relazione allo specifico progetto n. 11790/EC presentato dal promotore Teodolinda (ex Interstudio), l’inosservanza sia da parte del promotore medesimo che delle imprese partecipanti al progetto della normativa di riferimento, in particolare della circolare n. 1253707 dell’8 ottobre 2004 e del d.m. del 3 agosto 2005 in tema di variazioni e subentri, nonché di violazione delle procedure di fruizione delle agevolazioni.

A sostegno del gravame le ricorrenti deducono, sostanzialmente, la carenza di motivazione del decreto impugnato oltre che la violazione della disciplina delle incentivazioni in favore del commercio elettronico e l’eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria, ingiustizia ed irragionevolezza manifeste, travisamento.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dello Sviluppo Economico e U.M.C. S.p.a., che hanno chiesto la reiezione del gravame per infondatezza nel merito, controdeducendo specificamente alle singole doglianze.

Con ordinanza n. 1468/2010 del 22 ottobre 2010, comunicata a parte ricorrente il 29 ottobre 2010, la sezione terza ter del TAR Lazio ha dichiarato il proprio difetto di competenza in relazione all’esame del ricorso in epigrafe, individuando nel TAR Lombardia il giudice competente in rapporto al limitato ambito territoriale di efficacia dei provvedimenti impugnati con riferimento alla sede delle società ricorrenti.

In data 24 dicembre le ricorrenti hanno depositato innanzi a questo Tribunale atto di riassunzione del giudizio, notificato il 29 novembre 2010.

Successivamente le parti hanno presentato memorie a conferma delle rispettive conclusioni.

All’udienza pubblica del 21 giugno 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è infondato.

In proposito sono decisive le risultanze della relazione conclusiva della Guardia di Finanza n. 2/16505 del 20 luglio 2009, idoneamente trasposte con riferimento allo specifico progetto n. 11790/EC nella motivazione del decreto di revoca oggetto della presente impugnazione. Mediante la succitata relazione sono stati, infatti, evidenziati i risultati dell’articolata indagine di polizia giudiziaria originata dalla denuncia del Gestore Unicredit MCC alla Procura della Repubblica di Roma in relazione alle gravi irregolarità della gestione degli incentivi di specie, costituite da "operazioni connotate da sistematiche forzature o comunque indebiti utilizzi del sistema gestionale interno all’ente gestore, finalizzate a consentire interventi agevolativi in carenza di fondamentali presupposti normativi (assenza di domanda e decreti). Specifici accertamenti condotti sul progetto 9390 hanno, altresì, consentito di accertare che tutte le imprese in prenotazione hanno beneficiato di un punteggio, nella graduatoria generale di ammissione all’incentivo, risultato alterato rispetto a quello spettante in virtù degli investimenti stimati e dichiarati dal soggetto promotore dell’aggregazione nel modulo di dichiarazione – domanda presentato ai fini della prenotazione delle risorse".

Il decreto impugnato contiene, inoltre, a motivazione della revoca, il riferimento all’inosservanza da parte del soggetto promotore e delle imprese partecipanti al progetto della normativa di riferimento (circolare del Ministero Attività Produttive 8.10.2004, n.1253707 e decreto Ministero Attività Produttive 3.8.2005), nonchè la violazione delle procedure per la fruizione delle agevolazioni stesse. In particolare, dai predetti controlli del Gestore e dell’Autorità di Polizia Giudiziaria è emerso che: 1) in violazione degli artt. 5.7 e 5.8 della circolare succitata le imprese facenti parte del progetto risultano aver del tutto illegittimamente ottenuto agevolazioni fiscali "ecommerce", non risultando agli atti alcun decreto di fruizione; 2) in violazione dell’art. 5.8 della circolare e dell’art. 1 del D.M. 3.8.2005, il progetto non rispetta il vincolo stabilito dal citato D.M. relativamente alla riduzione massima del 30% delle spese di formazione del personale rendicontate e ritenute ammissibili in sede istruttoria, rispetto alle spese di formazione del personale ammesse dal D.M. del 7.6.2005 di approvazione della graduatoria e successive modificazioni di cui al D.M. di subentro n. 1207676 del 19.12.2005.

Dall’esame della documentazione versata in atti, ed in particolare del d.m. n. 32 del 29 novembre 2006, risulta acclarato che la ricorrente non è stata mai inserita nell’elenco contenuto nello stesso, risultando, dunque, accertato l’errore dell’erogazione nei suoi confronti del contributo in questione, perché mai liquidato alla medesima.

Non sussiste, inoltre, un termine finale predeterminato per l’esercizio del potere di revoca, nella fattispecie esercitato nei limiti della ragionevolezza. Ai sensi degli artt. 6, 6.1 e 6.3 della circolare n. 1253707 dell’8 ottobre 2004, infatti, il gestore provvede, successivamente alla liquidazione delle agevolazioni, ad effettuare ispezioni a campione sulle imprese beneficiarie per verificare la rispondenza degli elementi esposti e sulla base dei quali sono state messe a disposizione le agevolazioni. Il Ministero può disporre approfondimenti ispettivi, anche al di fuori di quelli effettuati dal Gestore, nel termine di cinque anni dalla data del provvedimento di liquidazione. In caso di revoca delle agevolazioni è prevista l’applicazione dell’art. 9 del d.lgs. n. 123/1998.

Deve, infine, richiamarsi il costante orientamento giurisprudenziale in base al quale, riguardo al provvedimento di revoca dei contributi pubblici inizialmente concessi, avente carattere di atto dovuto, vincolato nell’"an" e nel "quomodo", non è configurabile la lamentata carenza di motivazione ai sensi dell’art. 21 nonies, l. n. 241 del 1990, e ciò, sia in relazione all’interesse pubblico al recupero delle agevolazioni pubbliche, che è nella specie indefettibile, sia riguardo alla valutazione dell’interesse privato che è, per converso, recessivo e deve soccombere, persino ove, in ipotesi, fosse rafforzato dalla formazione di un giudicato favorevole (cfr., in tal senso, fra le tante, TAR Lazio, sez. III, 4 maggio 2010, n. 9351).

Per le suesposte considerazioni, il ricorso è infondato e va respinto.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti delle controparti, in via solidale, che si liquidano in euro 2000, compresi gli oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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