Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 05-04-2011) 14-07-2011, n. 27762 Decreto di citazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– 1 – Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza propone ricorso avverso l’ordinanza del 13 ottobre 2010 dello stesso tribunale, sezione distaccata di Schio, con la quale è stata dichiarata la nullità del decreto di citazione a giudizio di F. A., per omessa notifica del relativo avviso al difensore di fiducia, ed è stata disposta la restituzione degli atti al PM. Deduce il ricorrente l’abnormità del provvedimento impugnato, del quale chiede l’annullamento.

– 2 – Il ricorso è fondato.

Le S.U. di questa Corte, già con sentenza del 29.5.02 (n. 28807/02) ha affermato il principio secondo cui: "Nel caso di nullità della notificazione del decreto di citazione o di inosservanza del termine stabilito dall’art. 552 c.p.p., comma 3, il giudice del dibattimento deve provvedere egli stesso a rinnovare la notifica, e non può disporre la restituzione degli atti al pubblico ministero con un provvedimento che, determinando una indebita regressione del processo, si configurerebbe come abnorme".

Principio successivamente ribadito dalle sezioni singole di questa stessa Corte (per tutte, Cass. n. 547/10) che hanno ritenuto "abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento disponga la restituzione degli atti al PM. per la notificazione, assunta non avvenuta, del decreto di citazione a giudizio, incombendo sul giudice, in tale caso, l’onere della rinnovazione della citazione".

Principio che il collegio ritiene di condividere anche perchè non contraddetto dalla più recente S.U. n.25957/09 che ha riguardato il diverso caso di declaratoria di nullità del decreto di citazione a giudizio, con trasmissione degli atti al PM, conseguente ad una inesistente invalidità della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini di cui all’art. 415 bis c.p.p..

Da quanto esposto consegue, dunque, l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale di Vicenza per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Vicenza per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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