T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 19-07-2011, n. 1405 Liquidazione dell’imposta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 18 giugno 2010, e depositato il successivo 1° luglio, l’associazione ricorrente ha impugnato la Determina Sindacale n. 47 del 08.04.2010 emessa dal Sindaco p.t. del Comune di Marsala, ed avente ad oggetto "Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, determinazione tariffe, anno 2010", nonché l’allegato "A" denominato "prospetto dei costi di gestione e dimostrazione della percentuale della copertura del servizio esercizio 2010" e l’allegato "B" denominato "tassa smaltimento rifiuti solidi urbani tariffe anno 2010"; atti ed allegati tutti affissi all’Albo Pretorio del Comune di Marsala dal 09.04.2010 al 25.04.2010, per la pubblicazione.

In tale gravame vengono articolate le censure di: 1) Incompetenza funzionale dell’autorità emanante l’impugnato provvedimento; 2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 58 e ss. D. Lgs. n. 507/1993, eccesso di potere per omessa motivazione ed omessa istruttoria.

Successivamente alla proposizione del ricorso il Sindaco del Comune di Marsala revocava la delibera impugnata ed adottava una nuova delibera – n. 89 del 17.6.2010 – con cui approvava l’aumento del 66% delle tariffe TARSU, rispetto al precedente periodo.

Parte ricorrente quindi proponeva motivi aggiunti con i quali impugnava la nuova delibera di determinazione delle tariffe TARSU riproponendo le medesime censure già articolate con il ricorso originario.

Con ordinanza n. 700/2010 questo Tribunale accoglieva la domanda cautelare proposta in seno ai motivi aggiunti e fissava la data di trattazione dell’udienza di merito.

Con ordinanza n. 849/2010 il C.G.A. riformava il provvedimento cautelare di questo Tribunale in considerazione della decisione del C.G.A. n. 120/2006 e "ritenuto che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, sia prevalente quello pubblico alla copertura dei costi di gestione del servizio per il tempo occorrente alla definizione del giudizio".

Alla pubblica udienza di discussione, presenti i procuratori delle parti, il ricorso veniva posto in decisione.

Motivi della decisione

In conseguenza della revoca della delibera impugnata con il ricorso originario, deve essere dichiarata l’improcedibilità di tale impugnativa.

Il ricorso per motivi aggiunti, a mezzo del quale è stata impugnata la delibera del sindaco del Comune di Marsala n. 89 del 17.6.2010, è invece fondato in relazione al primo motivo, con il quale si deduce l’incompetenza del sindaco ad adottare il provvedimento di determinazione della tariffa TARSU.

Come correttamente rilevato da parte ricorrente, nell’ambito della Regione Siciliana non trova applicazione l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, atteso che la legge reg. n. 48/1991 non opera un rinvio dinamico alla legge n. 142/1990: conseguentemente la presente fattispecie risulta regolata dalle disposizioni dettate dalle L. n. 142/1990, recepita in Sicilia con L. reg. n. 48/1991, mentre le modifiche intervenute alla legislazione statale con il richiamato D.Lgs. 267/2000 – indipendentemente dal loro rilievo – non sono applicabili in Sicilia.

Sembra opportuno precisare che la legge reg. n. 48/1991 – diversamente da quanto stabilito in sede nazionale dalla legge n. 142/1990 – individua nel sindaco, e non nella giunta comunale, l’organo del comune che ha competenza residua, nelle materie non espressamente attribuite ad altri organi.

Pertanto la questione di quale sia l’organo competente a modificare la tariffa TARSU si riduce alla corretta interpretazione del disposto dell’art. 32 della legge n. 142/90, operante in Sicilia in virtù del rinvio – statico – operato dall’art. 1 lett. e) della legge reg. n. 48/1991; ed in particolare è necessario verificare se la determinazione di tale tariffa concerna "l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi", lett. g), ovvero rientri comunque in altra materia attribuita al consiglio comunale.

Al fine di sgombrare il campo da qualsiasi equivoco, è bene precisare che il problema in esame, sulla individuazione dell’organo competente a modificare la tariffa TARSU, non muta anche nelle ipotesi in cui l’amministrazione interessata abbia sostituito la T.I.A. alla TARSU, in applicazione del D.lgs. n. 22 del 1997.

In merito la Corte Cost. nella sentenza n.238 del 24 luglio 2009 ha infatti chiarito che, al di là del nomen utilizzato, anche la T.I.A. è un tributo la cui disciplina non può che rispondere ai principi propri di tale genere di prestazioni imposte.

Con riferimento all’interpretazione dell’art. 32 lett. g) della legge n. 142/90, il Collegio condivide la ricostruzione più volte operata da questo Tribunale (T.A.R. Sicilia, Palermo n. 1550/2009; Catania n. 1630/2006), nonché dal Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, Sez. V, del 30 aprile 1997 n. 424) e dalla Corte di Cassazione (Cass. n. 14376/2010; Cass. n. 16870/2003), secondo la quale, sulla base delle disposizioni dettate con la legge n. 142/90, la modifica della tariffa TARSU rientra nella competenza del consiglio comunale.

Invero risultano analitiche e convincenti, in particolare, le argomentazioni articolate nella sentenza della Corte di Cassazione n. 16870/2003.

In particolare la Suprema Corte, richiamando precedenti ricostruzioni giurisprudenziali e dottrinarie, ha puntualizzato che la misura di un tributo costituisce un elemento essenziale e qualificante dello stesso, inserendosi nella definizione degli elementi strutturali dell’obbligazione di imposta ed alla sua regolamentazione generale, e quindi all’ordinamento del tributo; peraltro, diversamente opinando verrebbe di fatto svuotato il significato dell’art. 32 lett. g) della legge n. 142/90, atteso che, all’epoca in cui tale norma è stata adottata, le amministrazioni locali non avevano il potere di istituire, in senso proprio, alcuna imposta.

La sentenza indicata richiama poi la decisione del Consiglio di Stato, Sez. V, del 30 aprile 1997 n. 424, secondo la quale la norma in questione costituirebbe, a livello locale, l’omologo dell’art. 23 della Costituzione, secondo il quale nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Prosegue la Cassazione: "Sul piano dei principi appare quindi coerente che a livello locale il potere impositivo (inteso lato sensu) sia esercitato dal Consiglio comunale, che riceve direttamente dal popolo il suo potere rappresentativo, e non dalla giunta municipale, priva di una diretta legittimazione democratica; in tal senso, il Consiglio comunale è competente in via esclusiva non solo per l’istituzione, ma anche per l’adeguamento delle tariffe, sia perché l’enunciato normativo non consente codesta discriminazione sia in quanto anche l’adeguamento implica l’esercizio di un potere impositivo attribuito dalla legge in via esclusiva all’organo comunale rappresentativo altro non essendo che la determinazione ex novo del quantum debeatur sicché non ha natura diversa dall’atto istitutivo della prestazione patrimoniale".

La Cassazione chiarisce che anche considerazioni di ordine sistematico e latu sensu ordinamentali confermano l’attribuzione al consiglio comunale della competenza a variare la tariffa della TARSU.

Degno di particolare rilievo è l’argomento che viene tratto dall’art. 42, comma 2, lett. f), del D.lgs. n. 2672000, comunque non operante in Sicilia, come già specificato.

Il fatto che il Legislatore, nel confermare che l’istituzione e l’ordinamento dei tributi è di competenza del Consiglio comunale, abbia voluto, in modo innovativo, espressamente attribuire alla giunta la competenza alla determinazione delle aliquote, implica necessariamente che, in assenza di tale deroga – come è sulla base della legge n. 142/1990 – la determinazione delle aliquote rientrerebbe, a buon diritto, nell’ambito dell’ordinamento del tributo, e quindi nella competenza del Consiglio.

Peraltro non può non rilevarsi che la deroga in questione, contenuta all’art. 42, comma 2, lett. f),

del D.lgs. n. 2672000, è espressamente riferita alla determinazione delle "aliquote", e non delle tariffe TARSU, per le quali non deve essere determinata alcuna aliquota, e che pertanto sfugge alla deroga prevista dal Legislatore del D.Lgs. 267/2000.

L’impossibilità – in campo nazionale – di estendere quest’ultima deroga anche alla determinazione delle tariffe TARSU trova fondamento, oltre che nel noto principio che le norme di carattere eccezionale non sono suscettibili di essere interpretate analogicamente o estensivamente, anche da un punto di vista logico, considerato che, mentre nelle imposte nelle quali il comune deve determinare l’aliquota esiste comunque una forbice, stabilita con atti normativi preordinati, entro i quali l’amministrazione locale può operare, la determinazione della tariffa TARSU è svincolata da limiti preordinati, e sarebbe quanto meno improprio attribuire ad un organo esecutivo la possibilità di incidere in modo così ampio sul potere impositivo.

In termini più generali rileva peraltro il Collegio che la determinazione della tariffa TARSU costituisce un atto di carattere generale ed astratto e, conseguentemente, rientra negli atti di carattere regolamentare, comunque espressamente attribuiti alla competenza del Consiglio Comunale, che costituisce l’organo di massima rappresentatività in sede locale, con già evidenziata simmetria con il disposto dell’art. 23 della Costituzione.

Dichiarate assorbite le ulteriori censure, ritiene, in conclusione, il Collegio che l’impugnazione articolata con il ricorso originario deve essere dichiarato improcedibile, mentre deve essere accolta quella articolata con i motivi aggiunti e, per l’effetto, annullata la determina sindacale n. 89/2010.

In considerazione della complessità della questione, e dell’esito altalenante della fase cautelare, il Collegio ritiene equo compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile l’impugnazione della deliberazione n. 47/2010; accoglie l’impugnazione della deliberazione n. 89/2010 e, per l’effetto, annulla tale deliberazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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