Cass. civ. Sez. II, Sent., 02-12-2011, n. 25818

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L.F. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Como in data 19 giugno 2009, con la quale è stato solo parzialmente accolto il suo reclamo contro il decreto emesso dal medesimo Tribunale in composizione monocratica, di liquidazione degli onorari per le prestazioni svolte quale difensore d’ufficio.

Il ricorrente – con il ricorso che è stato depositato presso la cancelleria del Tribunale di Como e non è stato notificato ad alcuno – lamenta violazione del D.M. n. 127 del 2004 (tariffa professionale forense) e dell’art. 91 cod. proc. civ., per la mancata liquidazione in suo favore delle spese del procedimento di opposizione.

All’esito dell’udienza del 13 gennaio 2011, questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 3425 del 2011, preso atto del mutato orientamento, per effetto della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 19161 del 2009, della giurisprudenza in tema di individuazione del giudice – se civile o penale – e conseguentemente del rito in base al quale devono essere trattati i procedimenti relativi alla liquidazione delle spese di giustizia, ha assegnato alla parte ricorrente: a) il termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per proporre e notificare ricorso per cassazione secondo le forme del codice di procedura civile; b) il termine perentorio di giorni venti dalla notificazione per il deposito del ricorso nella cancelleria della Corte.

Decorsi i detti termini, la trattazione della causa è stata quindi fissata per la pubblica udienza del 18 ottobre 2011.

Il Collegio ha raccomandato la redazione della sentenza in forma semplificata.

Dalla attestazione della Cancelleria in data 14 giugno 2011, emerge che nei termini indicati nella richiamata ordinanza interlocutoria, non risulta essere stato depositato presso la Cancelleria della Corte alcun ricorso predisposto secondo le forme del rito civile.

Ne consegue che, non essendosi il ricorrente avvalso della rimessione in termini disposta da questa Corte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, trattandosi di ricorso proposto nelle forme del rito penale e non notificato ad alcuno.

Tale ultima circostanza esime dalla pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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