Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 05-04-2011) 14-07-2011, n. 27757

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– 1 – Con decreto del 18 agosto 2009, il magistrato di sorveglianza di Bari ha dichiarato inammissibile l’istanza di gratuito patrocinio avanzata da D.C.S. in relazione al procedimento di sorveglianza da questi avviato per essere ammesso al beneficio della liberazione anticipata.

Con ordinanza del 17 novembre 2009, il presidente del Tribunale di sorveglianza di Bari ha respinto l’opposizione proposta, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 99, nell’interesse dello stesso D.C..

Nel motivare tale provvedimento, il giudicante ha osservato che l’art. 75 del richiamato D.P.R., nell’individuare l’ambito di applicazione del patrocinio a spese dello stato con riguardo al procedimento di sorveglianza, ha stabilito che lo stesso può applicarsi solo ai procedimenti relativi alle misure di sicurezza ed a quelli di competenza del tribunale di sorveglianza. Sarebbe quindi escluso, secondo il giudicante, il procedimento avente ad oggetto l’istanza di liberazione anticipata – in relazione alla quale è stato chiesto, nel caso di specie, il gratuito patrocinio – in quanto di competenza del magistrato, non del tribunale di sorveglianza.

Avverso tale decisione ricorre personalmente D.C.S., denunciano la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 75, e art. 24 Cost..

Il ricorrente sostiene che l’ordinanza impugnata viola il disposto del richiamato art. 75, per come interpretato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 139 del 1998 e da questa stessa Corte, che hanno riconosciuto l’applicabilità del beneficio in questione anche ai procedimenti che si svolgono davanti al magistrato di sorveglianza.

– 2 – Il ricorso è fondato.

In realtà, già con la sentenza n. 139 del 23.4.1998, la Corte Costituzionale, nel dichiarare l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale della L. n. 217 del 1990, art. 15, (dal contenuto identico al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 75, che ha sostituito detta legge), nella parte in cui, secondo l’interpretazione del remittente, non prevederebbe il gratuito patrocinio per tutti i procedimenti che si svolgono davanti al magistrato di sorveglianza, ha affermato che detta norma, richiamando la "fase di esecuzione" ha evidentemente inteso riferirsi ai procedimenti che si svolgono davanti a tutti gli organi di giurisdizione chiamati ad esercitare attività di esecuzione. Ivi compreso il magistrato di sorveglianza, anche perchè non vi sarebbero ragioni per escludere l’accesso al patrocinio gratuito ai procedimenti che si svolgono davanti allo stesso magistrato, in attuazione della garanzia prevista dall’art. 24 Cost..

Interpretazione, peraltro, che è stata in seguito ribadita da questa stessa Corte (Cass. n. 42852/08).

Il provvedimento impugnato deve essere, quindi, annullato, con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Bari per nuovo esame della questione alla luce dei principi sopra richiamati.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Bari.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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