Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 25-03-2011) 14-07-2011, n. 27755 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con ordinanza pronunziata in data 4 novembre 2010, il Tribunale di Trieste – Sezione del riesame, in parziale accoglimento delle istanze di riesame proposte da M.M. e da K.J. – indagati entrambi dei reati di cui all’art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74, – avverso l’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal GIP dello stesso Tribunale, in data 11 marzo 2010,revocava detta misura cautelare quanto al K.J. e sostituiva la stessa con quella degli arresti domiciliari, quanto a M.M..

Ricorrono per cassazione entrambi gli indagati per tramite il difensore, deducendo un’unica censura, per violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) e lett. e), in ordine alla ritenuta sussistenza sia:

– dei gravi indizi di colpevolezza, a fronte dell’eccepito vizio procedurale del mancato deposito degli originali dei nastri delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, il cui contenuto integrava l’unico elemento di coinvolgimento degli indagati nei reati loro ascritti;

– del perdurante pericolo di recidiva rispetto alle risalenti contestazioni dei reati / fine, quanto al solo M., benchè non gravato da precedenti penali specifici.

Instano conclusivamente i ricorrenti per l’annullamento con o senza rinvio dell’ordinanza impugnata.

Motivi della decisione

Va rilevato che in data 15 marzo 2011 pervenivano direttamente,alla cancelleria di questa Corte dichiarazioni di rinunzia al ricorso, rispettivamente sottoscritte da ciascuno dei ricorrenti, con firme autenticate dal difensore di entrambi. Attesa la ritualità formale di dette rinunzie, non resta al Collegio che prenderne atto, agli effetti del disposto dell’art. 591 c.p.p., lett. d), precluso allo stato ogni ulteriore esame nel merito, dei proposti ricorsi.

Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, degli stessi ricorrenti: cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 300,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 300,00, ciascuno, in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *