Cons. Stato Sez. IV, Sent., 20-07-2011, n. 4411 Indennità di missione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il giudizio di primo grado promosso dagli appellati indicati in epigrafe si è concluso con la sentenza di accoglimento della domanda di accertamento del diritto alla corresponsione dell’indennità di ordine pubblico fuori sede di cui all’art. 10 del D.P.R. 5.6.1990 n.147, e con la conseguente condanna dell’Amministrazione alla corresponsione delle somme dovute, maggiorate di rivalutazione monetaria ed interessi legali, calcolati fino al saldo.

L’Amministrazione soccombente in primo grado chiede ora la riforma della sentenza in epigrafe ravvisando in essa errore di fatto e violazione di legge.

La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 31 maggio 2011.

L’appello è fondato.

Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso nella considerazione che i ricorrenti fossero stati comandati in missione a Reggio Calabria nei periodi risalenti agli anni 19941996 per dichiarate ragioni di ordine pubblico e ciò nonostante era stata loro illegittimamente liquidata l’indennità (di minora entità) di missione ordinaria.

E ciò ancorchè il Ministero dell’Interno avesse già in primo grado affermato che il servizio prestato dai ricorrenti in detta sede non poteva essere qualificato come svolto per motivi di ordine pubblico.

Con l’appello in esame l’Amministrazione insiste su tale decisivo aspetto introducendo in giudizio gli elementi di fatto in forza dei quali tale qualificazione appare corretta.

Afferma, invero, l’Amministrazione che i ricorrenti in primo grado, nel mese di marzo del 1994 vennero spostati da Palermo, dove nel 1992 erano stati inviati mentre erano in servizio a Venezia, per concorrere ai servizi di ordine e sicurezza pubblica, a Reggio Calabria per potenziare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio di questa Provincia.

Ciò si evince dal telex del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno del 30.04.1994 e viene confermato da vari documenti e comunicazioni successivi riguardanti la missione effettuata a Reggio Calabria dai ricorrenti, ove viene chiaramente enunciata la qualificazione del servizio da effettuare.

L’ordine di invio del personale anzidetto alla sede di Reggio Calabria non coincide inoltre, per discontinuità e finalità, con quello, antecedente di qualche anno, di invio a Palermo.

In particolare, diverso è il titolo giuridico del servizio prestato nella sede di Palermo rispetto a quello svolto alla sede di Reggio Calabria.

In quest’ultimo caso mancano i requisiti previsti dall’art.10 del DPR 05.06.1990 n.147 istitutivo della specifica indennità connessa al servizio svolto per ragioni di ordine pubblico, le cui caratteristiche sono del tutto diverse, formalmente e sostanzialmente, da quelle dell’ordinaria missione.

A fronte di tale diversità di titolo l’appello non può quindi che essere accolto, con la conseguente riforma della sentenza impugnata.

Non essendosi costituite le parti intimate non occorre pronunciarsi sulle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *