Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 25-03-2011) 14-07-2011, n. 27754

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza pronunziata in data 4 novembre 2010, il Tribunale di Trieste – Sezione del riesame, preso atto della rinunzia al riesame avanzata da B.S. avverso l’ordinanza del GIP dello stesso Tribunale, di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, ne dichiarava l’inammissibilità, facendo luogo alla contestuale condanna del predetto al pagamento delle spese.

Ricorre per cassazione l’indagato, per tramite il difensore, instando per l’annullamento dell’ordinanza de qua limitatamente al punto concernente la condanna al pagamento delle spese, censurando detta statuizione per difetto ed illogicità della motivazione, a fronte della condotta assolutamente collaborativa dell’istante il cui difensore, a mezzo fax, aveva comunicato al Tribunale la rinunzia ai riesame due giorni dopo che il GIP del Tribunale di Trieste aveva commutato la misura cautelare coercitiva degli arresti domiciliari in quella non custodiate del’obbligo di presentazione alla P.G..

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

E’ pacifico che il mutamento in melius dello status libertatis del prevenuto – al quale il GIP aveva applicato una misura cautelare non custodiale tre giorni dopo l’inoltro dell’istanza di riesame dell’ordinanza applicativa degli arresti domiciliari – ha comportato la sopravvenuta carenza d’interesse alla impugnazione, per fatti indipendenti dalla volontà del ricorrente; donde la dichiarazione di rinunzia.

Ciò avrebbe dovuto indurre il Tribunale ad escludere la condanna alle spese, in difetto di condotta risalente a colpa del ricorrente, tanto più che del tutto tempestivamente aveva questi provveduto, per mezzo del difensore, a comunicare la propria rinunzia, con otto giorni di anticipo rispetto alla data fissata per la trattazione del procedimento in camera di consiglio, sì da evitare ulteriori disservizi.

L’ordinanza impugnata deve quindi esser annullata in parte qua.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata senza rinvio,limitatamente alla condanna al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *