Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Roma con sentenza resa ex art. 444 c.p.p., ha applicato a D.A. la pena concordata tra le parti a fronte del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 5.
L’imputato D. ha proposto ricorso per cassazione per ottenere l’annullamento del provvedimento appena sopra menzionato.
All’udienza camerale del 24/3/2011 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.
Motivi della decisione
Parte ricorrente, dopo la proposizione del ricorso per cassazione, ha curato il deposito in atti di una istanza nella quale si legge una rituale rinunzia. Tale rinunzia consente una pronunzia di inammissibilità de plano ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d).
Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 300,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 300,00 in favore della cassa delle ammende.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.