Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 02-12-2011, n. 25809

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza qui impugnata la Corte d’appello di L’Aquila, confermando la decisione di primo grado, ha ritenuto infondata la pretesa dell’odierna parte ricorrente, dipendente del Ministero intimato, già transitata dalle Ferrovie dello Stato a seguito della mobilità prevista dalla L. n. 554 del 1988, ad ottenere il riconoscimento del diritto al computo delle concessioni di viaggio, di cui essa aveva goduto presso le Ferrovie dello Stato, nel trattamento economico spettante presso il Ministero, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. n. 325 del 1988, art. 5 con la condanna di quest’ultimo al pagamento delle relative differenze. In particolare, la Corte di merito ha escluso la natura corrispettiva delle predette concessioni e ha rilevato che, peraltro, il raffronto dei due trattamenti economici, quello presso le Ferrovie e quello presso il Ministero, andrebbe effettuato nella sua globalità e non per singole voci.

2. La cassazione di tale sentenza viene domandata per tre motivi, con i quali si sostiene la natura retributiva delle concessioni di viaggio, alla stregua della pertinente disciplina normativa e contrattuale, e si conclude che, di conseguenza, il giudice di merito avrebbe dovuto condannare – sia pure in via generica – l’amministrazione datrice di lavoro alla corresponsione delle differenze derivanti dal calcolo di tali concessioni ai sensi del citato D.P.C.M. Il Ministero resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1. Il ricorso viene respinto in base alla seguente motivazione, redatta in forma semplificata come disposto dal Collegio in esito all’udienza di discussione.

1.1. Sulla questione oggetto della controversia in esame sono intervenute le Sezioni unite di questa Corte con la sentenza 21 giugno 2010, n. 14898. In particolare, è stato affermato il principio secondo cui, in materia di procedure di mobilità nell’ambito delle pubbliche amministrazioni, il D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325, art. 5 nel prevedere, al comma 2, che il dipendente conserva, ove più favorevole, il trattamento economico in godimento all’atto del trasferimento mediante l’attribuzione ad personam della differenza, non si riferisce a qualsiasi vantaggio economico, ma solo alle voci retributive certe, predeterminate e di necessaria erogazione (cui corrisponde, ai sensi del D.P.C.M. n. 428 del 1989, l’obbligo dell’ente di provenienza di trasferire i relativi fondi all’ente di nuova destinazione); pertanto, in caso di procedure di mobilità riguardanti dipendenti delle Ferrovie dello Stato, non può essere considerato il vantaggio economico derivante dalle concessioni di viaggio, di cui il dipendente abbia fruito anteriormente al trasferimento, trattandosi di benefici, comunque connessi alle particolari caratteristiche e modalità della prestazione svolta presso l’ente di provenienza, la cui conservazione è a carico delle Ferrovie dello Stato (ora società per azioni), essendo comunque limitata, secondo la disciplina contrattuale successiva al processo di delegificazione introdotto dalla L. n. 210 del 1985) (art. 69 c.c.n.l. 1990-1992; accordo sindacale 15 maggio 1991), ai dipendenti che al momento del trasferimento, abbiano maturato il diritto a pensione.

1.2. In virtù di tale principio la pretesa attorea è stata correttamente disattesa dai giudici di merito e, pertanto, il ricorso si rivela infondato.

2. Si compensano le spese del giudizio stante il consolidarsi recente del principio giurisprudenziale qui applicato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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