Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 24-03-2011) 14-07-2011, n. 27751

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Svolgimento del processo

Il Tribunale Ordinario di Torino in sede di appello ex art. 310 c.p.p., avverso ordinanza di rigetto di applicazione di misura cautelare nei confronti di F.W. e F.R., indagati per il delitto di cui all’art. 110 c.p., art. 624 bis c.p., art. 625 c.p., ha accolto l’appello ed ha applicato a entrambi gli indagati la misura della custodia cautelare carceraria. F. W. ha proposto ricorso per cassazione per ottenere l’annullamento del provvedimento appena sopra menzionato. All’udienza camerale del 24/3/2011 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.

Motivi della decisione

Parte ricorrente denunzia Violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per inosservanza o erronea applicazione della legge penale.

Il Tribunale dell’appello cautelare avrebbe ritenuto raggiunta una qualificata probabilità in ordine alla responsabilità dell’imputato affidandosi ad un quadro indiziario non inequivoco e certamente non connotato dal requisito della gravità. La presenza del F. W. sul luogo del fatto, non da certezza della attribuibilità a lui della commissione del furto, il ripetuto accesso del F., all’immobile interessato dalla vicenda, non è segno esclusivo di una rapporto tra gli accessi osservati e la commissione del furto.

Questa Corte rileva.

Il provvedimento di rigetto del Gip ha dato atto della credibilità della identificazione degli indagati compiuta da un vicino dei derubati che aveva rilevato la singolarità del comportamento di due persone presso il portone di accesso dell’immobile nel quale era stata poi constatata la commissione di furto mediante affrazione della porta di ingresso a un singolo appartamento. Quel vicino aveva subito allertato le forze di polizia nella immediatezza del fatto e tuttavia il Gip aveva escluso che quella identificazione potesse, al di là della prova della presenza dell’imputato in quei luoghi, dare la prova che proprio l’imputato presente avesse compiuto il furto di seguito scoperto.

Il Tribunale dell’appello ha compiuto adeguata analisi dei fatti narrati dal testimone che essendo stabilmente presente nell’officina prossima all’immobile interessato dai fatti, ha notato le circospette condotte dei due e non ha notato nè prima nè dopo altre presenze estranee al microambiente. Il Tribunale ha altresì evidenziato la assoluta inspiegabilità dei due sul luogo e ha concluso per la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza degli indagati e, fra essi, dell’odierno ricorrente. La valutazione del giudice della impugnazione cautelare non solo si avvale di indizi sufficienti ai fini cautelari perchè attestanti una elevata probabilità in ordine alla responsabilità dell’imputato (Cass. Pen. Sez. 2^ 16/4/2003 n. 18103), ma individua quegli indizi in fatti certi e tra loro logicamente collegabili in un contesto che non lascia alternative al di fuori della responsabilità e della colpevolezza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al competente Tribunale Distrettuale del riesame perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 92 disp. att. c.p.p., Manda alla cancelleria per gli immediati adempimenti a mezzo fax.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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