Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 24-03-2011) 14-07-2011, n. 27710 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Venezia ha confermato la sentenza di condanna pronunziata dal Gip presso il Tribunale di Vicenza che aveva ritenuto K.A. responsabile del delitto di cui all’art. 81 c.p., comma 2 e art. 100 c.p., D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1, e lo aveva condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione nonchè di Euro 22.000,00 di multa. K.A. ha proposto ricorso per cassazione per ottenere l’annullamento del provvedimento appena sopra menzionato. All’udienza pubblica del 24/3/2011 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.

Motivi della decisione

Parte ricorrente denunzia 1) Manifesta illogicità della motivazione con riferimento al concorso nel delitto di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, in assenza di qualsiasi contributo materiale o morale ad altrui condotte;

Violazione di legge con particolare riferimento al combinato disposto degli artt. 110, 530 cpv., e 533 c.p.p..

Il giudice di merito avrebbe omesso qualsiasi motivazione sulla prova della esistenza di una reale partecipazione dell’imputato alle condotte del coimputato posto che una rilevata costante presenza del ricorrente presso il coimputato non basta alla configurazione del concorso del primo nei delitti addebitati al secondo mentre le dichiarazioni degli altri due coimputati avrebbero dovuto portare ad escludere qualsiasi partecipazione del ricorrente e qualsiasi sua corresponsabilità. 2) Manifesta illogicità della motivazione con riferimento al concorso nel delitto di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, in assenza di qualsiasi contributo materiale o morale;

Violazione di legge con particolare riferimento all’art. 114 c.p..

In linea subordinata il sistema di graduazione della equivalenza delle cause configurato dalla riserva contenuta nell’art. 110 c.p., e nella regolazione degli artt. 114 e 118 c.p., unito al principio di proporzionalità tra gravità del fatto addebitato e sanzione applicata, doveva portare a valutare di minima importanza il contributo portato dal K..

Questa Corte rileva:

la motivazione circa la qualità dell’essere a fianco di T. A. nelle condotte di vendita di sostanza stupefacente attribuita al K. è dettagliata e logicamente ineccepibile nel suo legare l’essere a fianco anche nelle operazioni di cessione ad una vera e propria assistenza e collaborazione coerente alla prolungata sintonia e alla prolungata partecipazione a tutti gli atti del correo e a tutte le operazioni osservate dai CC. In proposito la sentenza sottolinea anche una ammessa consapevolezza del K., sia pure sopravvenuta, delle attività poste in essere dal T., e della ammessa compresenza, in posizione di protestata estranietà alle condotte illecite, al momento della cessione della sostanza e conclude per la evidenza di un concorso realizzato attraverso una reiterazione e costanza di condotte partecipative e perciò rafforzative che non possono esser eliminate dal contesto della osservazione operata dai CC. Risulta anche espressamente motivata con adeguato accertamento la indicazione della assenza dei fatti suscettibili di dare spazio alla richiesta attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, così come adeguatamente e espressamente motivata è la inconciliabilità della pienezza della partecipazione e della presenza con la attenuante della minima partecipazione al fatto.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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