Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 24-03-2011) 14-07-2011, n. 27709 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Palermo con sua sentenza del 27/4/2010 ha confermato la sentenza di condanna pronunziata dal GUP presso il Tribunale di Palermo, il quale aveva ritenuto A.S. responsabile del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis per avere detenuto gr. 52 circa di sostanza stupefacente di tipo eroina confezionata in 19 bustine e 4 ovuli, considerate le concesse attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, e applicata la diminuente per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa L’imputato A. ha proposto ricorso per cassazione per ottenere l’annullamento del provvedimento appena sopra menzionato. All’udienza pubblica del 24/3/2011 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.

Motivi della decisione

La sentenza impugnata (nella sua pur forte sintesi, segnala che l’imputato ha ammesso in udienza di aver provveduto all’acquisto e al confezionamento della sostanza con il proposito di venderla per provvedere al pagamento di un debito di gioco.

L’imputato, a mezzo di suo difensore, sottolineando la vicenda della mancata ammissione al patteggiamento nel corso del giudizio di primo grado, peraltro fatta oggetto di una prima specifica doglianza in appello, formula 5 motivi di censura:

1) violazione art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), rispetto alle disposizioni normative di cui agli artt. 444 e ss e segnatamente art. 448 c.p.p., in relazione all’art. 125 c.p.p., artt. 177 e ss., artt. 546, 593 e ss., 604 e 605 c.p.p..

La Corte di appello avrebbe dovuto, in riforma della sentenza appellata, ritenere ingiustificato il dissenso opposto dal Pubblico Ministero in relazione alla richiesta di applicazione pena ex art. 444 e ss c.p.p., prima proposta e poi sempre reiterata, anche in via di impugnazione, dopo il mancato consenso del PM e, in ogni caso, avrebbe dovuto esprimere una motivazione circa la mancata ammissione 2) violazione art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), rispetto alla ritenuta fattispecie di cui D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 in relazione al combinato disposto degli artt. 125, 192, 530 e 546 c.p.p..

La motivazione sarebbe slegata dalle emergenze processuali in punto di ricorrenza dei fatti costitutivi della struttura del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e la motivazione intesa a negare la riconoscibilità dell’attenuante speciale di cui al comma 5 sarebbe afflitta da tutti i vizi motivazionali rintracciabili nell’intero catalogo di quei vizi.

3) violazione art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), rispetto alla contestata recidiva ex art. 99 c.p., comma 4.

Sarebbero state ignorate molte deduzioni difensive e altre considerazioni relative alla contestabilità della ricorrenza della recidiva quali la scelta di un percorso di osservanza della legge nell’ultimo triennio,la distanza nel tempo dei precedenti specifici di spaccio, la mancanza di pericolosità dell’imputato deducibile dal provvedimento di revoca della misura di libertà vigilata adottato il 2/3/2009 dal Magistrato di sorveglianza di Palermo. . 4) violazione art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all’art. 133 cp., rispetto alla pena in concreto irrogata.

La motivazione sul punto sarebbe del tutto mancante o illogica o contraddittoria e traviserebbe le emergenze probatorie acquisite in atti.

5) violazione art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all’art. 240 c.p. rispetto alla confisca di quanto sottoposto a sequestro.

Mancanza assoluta di motivazione circa la confermata confisca.

Questa Corte rileva:

Il primo motivo di censura è da rigettare. La lettura lineare dell’art. 444 prevede la pronunzia di sentenza ex art. 444 c.p.p. se vi è anche il consenso dell’altra parte. Quando il consenso manca il processo prosegue, senza bisogno di specifica motivazione, nei modi consentiti che qui resero possibile l’adozione del domandato rito abbreviato. La presa d’atto della mancanza del consenso del PM attribuita all’imputato e certamente leggibile nel testo di sentenza, esclude che dovesse sul punto essere spesa altra motivazione.

Il secondo motivo di censura propone una doglianza generica e manifestamente contrastata dalla confessione dell’imputato nonchè dalle circostanze di fatto relative alla vicenda del sequestro della droga, delle confezioni realizzate e del materiale di pesatura e confezionamento risultando per nulla indispensabili alla negazione della attenuante le ulteriori annotazioni spese sul punto dalla sentenza impugnata. Sono invece prive del conforto di qualsiasi regola di condivisa esperienza, le osservazioni del ricorrente relative al significato neutro della esistenza di attrezzatura di pesatura e confezionamento della sostanza stupefacente e di meritevolezza della situazione di volere riparare col piccolo commercio di eroina ad un isolato debito di gioco.

Il terzo motivo di censura è egualmente da rigettare. La motivazione lega il giudizio di attuale pericolosità dell’imputato a tutte le circostanze del fatto, soggettive e oggettive, dettagliatamente menzionate. La giustapposizione di indici legati alle caratteristiche del fatto e alle caratteristiche della persona, individua un quadro di pericolosità che la resa confessione non attenua secondo il motivato ragionamento della sentenza impugnata. Gli argomenti esaminati fanno sistema rispetto alle conclusioni raggiunta e danno sufficiente conto delle cause considerate come adeguate ad applicare la contestata recidiva. I fatti allegati in ricorso a riprova di una incompletezza di valutazione non sono viceversa suscettibili di sovvertire il quadro sistemico costruito con adeguata provvista di fattori significanti e coerente richiamo degli elementi che secondo la giurisprudenza di questa Corte bastano e definire una situazione di pericolosità.

Deve essere rigettata anche la quarta censura. La pena in concreto irrogata non è il risultato di operazioni logiche contraddittorie o, peggio, mancanti, nè risulta essere frutto di arbitrio posto che dichiaratamente e incontestatamente essa è determinata a partire dal minimo edittale. La motivazione di appello senza operare alcuna violazione del divieto di decisione peggiorativa valuta, a miglior chiarimento, immotivata la concessione di attenuanti generiche pur concesse.

Da ultimo la quinta censura deve essere rigettata. La provenienza da delitto di spaccio del denaro confiscato, e dunque la sua qualificazione come profitto del reato, è specificamente motivata.

In proposito non priva di decisivo significato è la considerazione di sentenza circa l’occultamento delle somme sequestrate presso la sostanza stupefacente pure sequestrata e la sottolineatura della totale assenza di ufficiale capacità di produrre reddito dell’imputato.

Il ricorso deve essere rigettato nella sua interezza e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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