Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 24-03-2011) 14-07-2011, n. 27708 Impugnazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Camerino, con sua sentenza in data 13/7/2010 ha trasmesso, ex art. 568 c.p.p., comma 5 e art. 593 c.p.p., comma 3, gli atti relativi alla impugnazione per appello proposta da V. M. contro sentenza di condanna pronunziata dal Giudice di Pace di Camerino che, avendola ritenuta responsabile di guida in stato di alterazione correlata all’uso di sostanze stupefacenti rivelato dalla positività per i metaboliti della cocaina e degli oppiacei, accertata in data 21/6/2006, aveva comminato contro di lei la pena della ammenda di Euro 775,00 e applicata la sospensione della patente per giorni trenta.

Contro così fatta sentenza l’imputata ha proposto impugnazione qualificata dalla parte stessa come appello, ma il Tribunale in sede di appello ha pronunziato sentenza che ai sensi dell’art. 568 c.p.p., comma 5, ha qualificato ricorso per cassazione la impugnazione esaminata e ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte di legittimità.

All’udienza pubblica del 24/3/2011 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.

Motivi della decisione

Parte ricorrente premette alla sua impugnazione la tesi (Cass. Pen. SU 14/7/1995 n. 7209 Cass. Pen. Sez. 3^ 16/12/1999 n. 14241) della appellabilità delle sentenze che infliggano la sola pena dell’ammenda come sanzione sostitutiva dell’arresto e afferma di aver subito una pena detentiva (convertita in pecuniaria) insieme ad una pena pecuniaria, avuto riguardo alla previsione sanzionatoria dell’art. 187 C.d.S. nel testo vigente all’epoca dell’accertamento del reato.

Parte appellante denunzia poi errata qualificazione del fatto e del materiale probatorio considerati dalla sentenza di condanna con violazione dell’art. 192 c.p.p., e con mancanza, erroneità illogicità della motivazione.

La sentenza impugnata avrebbe posto a fondamento dell’accertamento della guida sotto l’effetto degli stupefacenti una analisi delle urine non adeguata a marcare l’attualità dello stato di alterazione, ma piuttosto la mera assunzione di sostanze stupefacenti in tempi anteriori e distanti dal tempo di guida. L’analisi operata non avrebbe accertato le quantità dei metabolici presenti nell’organismo della imputata e non sarebbe stata verificata da controanalisi alcuna.

La V. formula infine espressa istanza di rinnovazione della prova testimoniale assunta in primo grado e di espletamento della prova testimoniale a mezzo di un altro verbalizzante non esaminato nel primo giudizio al fine di chiarire quale fu l’atteggiamento e il comportamento della V. nell’occorso.

Le conclusioni sono misurate sul mezzo di impugnazione prescelto.

Questa Corte rileva che la sentenza del giudice di pace è intervenuta il 23/11/2009 quando ormai la competenza a decidere in primo grado in ordine al reato addebitato spettava al Tribunale considerata la data di entrata in vigore del testo del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, art. 5, comma 2 conv. in L. 2 ottobre 2007, n. 160 e dunque una data successiva a quella nella quale il Pm aveva esercitato l’azione penale (Cass. SU. 31/1/2006 n. 3821) per un fatto accertato il 21/6/2006.

La sentenza del Tribunale di Camerino e quella del giudice di pace che ne costituisce il presupposto giuridico e fattuale, devono essere annullate senza rinvio per assicurare la eliminazione delle attività processuali poste in essere in violazione delle regole sulla competenza per materia, e gli atti debbono essere trasmessi al Tribunale di Camerino per il giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Camerino per il giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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