Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 24-03-2011) 14-07-2011, n. 27707

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Napoli con sua sentenza resa ex art. 444 c.p.p., ha applicato a V.A. la pena concordata tra le parti per il reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) (tasso alcolemico superiore a g/l 1,5) accertato il 22/1/2008. Con tale sentenza il Tribunale ha disposto ex officio la confisca dell’autoveicolo in relazione alla guida del quale il reato era stato contestato.

Contro così fatta sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione per ottenerne l’annullamento, limitatamente alla statuizione di confisca adottata.

All’udienza pubblica del 24/3/2011 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.

Motivi della decisione

Parte ricorrente denunzia errata applicazione della legge penale per non avere il GOT di Napoli considerato che la vettura confiscata appartiene interamente a soggetto terzo quale è la società a responsabilità limitata proprietaria del veicolo.

Osserva la Corte nella specie che sia la appartenenza a del veicolo per la guida del quale fu accertato il reato, che estraneità di tali terzi alla condotta reato, costituiscono condizione della applicazione della sanzione della confisca anche per i fatti di cui all’art. all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) accertati in tempi precedenti l’entrata in vigore di L. n. 94 del 2009.

Non sono ignote altre decisioni di questa Corte che hanno diversamente modulato la interpretazione della regolazione delle condizioni considerate nella prospettiva della confisca dal cd.

Codice della Strada (Cass. Pen. Sez. 1^ 3/11/2010 n. 38633; Cass. Pen. Sez. 4 11/2/2010 n. 10688) ma è decisivo rammentare che una srl ha soggettività, autonomia e responsabilità patrimoniale (artt. 2462, 2458, 2475 e 2475 bis c.c.), ben separati, ai sensi del codice civile, da quelli delle persone fisiche che ad essa si rapportano per appartenenza alla compagine sociale o per rapporti di lavoro con essa. La riferibilità della proprietà della vettura alla persona giuridica cui si riferisce la speciale pubblicità delle autovetture registrate, non è dunque una rappresentazione fittizia ma un coerente risultato dell’assetto regolativo dato dal codice civile alla autonomia patrimoniale e alla distinta soggettività di una società a responsabilità limitata. La proprietà e la conseguente ordinaria appartenenza di un veicolo quale risulta dallo speciale sistema di pubblicità di cui al pubblico registro automobilistico (art. 94 C.d.S.) rendono indispensabile l’accertamento preliminare di tale proprietà documentalmente accertabile. Dai documenti in atti la vettura confiscata risulta proprietà della srl Vasaturo Geometra Antonio.

La statuizione che ha disposto la confisca deve essere annullata e la confisca deve essere eliminata, posto che il V. ha uno specifico interesse a non rispondere verso il proprietario della confisca – indebita – della vettura a lui affidata per la guida il giorno della contestazione di reato. L’annullamento della sola statuizione di confisca non determina l’annullamento della intera sentenza resa ex art. 444 c.p.p. considerato che la confisca è stata disposta di ufficio senza costituire oggetto di accordo tra le parti essendo per esse indisponibile la materia delle misure di sicurezza patrimoniali.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca dei veicolo che elimina.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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