Cass. civ. Sez. V, Sent., 02-12-2011, n. 25784 Imposta regionale sulle attivita’ produttive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

La controversia concerne l’IRAP supposta non dovuta da un medico per gli anni 1999-2000 e chiesta a rimborso dalla contribuente. La Commissione rigettava il ricorso, ma la decisione era riformata in appello con la sentenza in epigrafe sulla base dell’assenza di autonoma organizzazione nell’attività svolta dal professionista.

L’amministrazione propone ricorso per cassazione con due motivi. La contribuente non si è costituita.

MOTIVAZIONE

Motivi della decisione

Con i due motivi di ricorso, l’amministrazione contesta, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, che nel caso di specie fosse possibile parlare di attività svolta in assenza di autonoma organizzazione.

Il ricorso non è fondato. Questa Corte ha affermato che: "In tema di IRAP, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1 (nella versione vigente fino al 31 dicembre 2003) e all’art. 53, comma 1, del medesimo D.P.R. (nella versione vigente dal 1 gennaio 2004) è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni" (Cass. n. 3677 del 2007). Nel caso di specie il giudice di merito ha accertato in fatto, con congrua motivazione, che non vi è stato impiego di rilevanti capitali, nè di personale dipendente.

Sicchè deve essere rigettato il ricorso. La formazione del principio in epoca successiva alla proposizione del ricorso giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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