Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 23-03-2011) 14-07-2011, n. 27700 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Catania, con sentenza del 19 gennaio 2010 ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale di Siracusa, sez. distaccata di Avola, del 23 settembre 2008, con la quale R. F. e B.M.R. erano stati condannati, rispettivamente, alla pena di anni due di reclusione ed Euro 5.000,00 di multa e anni uno di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa, pena sospesa, per i reati di cui all’art. 81 cpv c.p., D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c) (capo a), per avere posto in essere, senza permesso di costruire, su area sottoposta a vincolo, in quanto sita a distanza inferiore ai m. 150 dal fiume Asinaro, una lottizzazione abusiva, sia attraverso frazionamento catastale dell’area, sia realizzando le fondamenta, muri perimetrali ed altre opere descritte nei capi di imputazione; al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 (capo b);

artt. 81 cpv. e 349 c.p., per avere ripetutamente violato i sigilli;

nonchè violazioni di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), artt. 64, 65, 71, 95, fatti accertati fino al 29 agosto 2005 (la violazione di sigilli fino al 14 settembre 2004). Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione per i seguenti motivi:

1. Violazione dell’art. 157 c.p., in quanto i reati erano prescritti già prima della sentenza della Corte di appello;

2. Violazione dell’art. 479 c.p.p: il processo doveva essere sospeso in quanto era stata richiesta concessione edilizia in sanatoria L. n. 47 del 1985, ex art. 13;

3. Violazione dell’art. 133 c.p. doveva essere tenuto in conto che gli imputati hanno realizzato le opere per necessità, in quanto le condizioni economiche sono estremamente modeste;

4. Solo in relazione alla ricorrente B.M.: violazione dell’art. 27 Cost., poichè è stata ritenuta responsabile solo in virtù del rapporto di coniugio con il R..

Motivi della decisione

I motivi di ricorso sono manifestamente infondati, oltre ad essere estremamente generici.

La Corte rileva che i reati contestati agli imputati non erano prescritti prima della sentenza di secondo grado, posto che, considerando il termine massimo di prescrizione (29 febbraio 2010), ad esso dovevano essere aggiunti i periodi di sospensione del processo di primo grado, dovuti ad impedimento del difensore ed adesione dello stesso all’astensione di categoria (dal 6 luglio 2005 all’11 gennaio 2006, dal 15 novembre 2006 al 20 marzo 2007 e dal 3 luglio 2007 al 18 dicembre 2007), per un totale di anni uno, mesi tre e giorni 25; per cui il termine non risulta maturato.

Quanto alla censura relativa alla lamentata mancata sospensione del giudizio, la stessa è completamente infondata, posto che il richiamo a tale sanatoria non è pertinente alla tipologia di opere realizzate, in quanto si tratta di lottizzazione abusiva, per di più compiuta in area sottoposta a vincolo.

Risultano poi pretestuosi ed assolutamente infondati gli altri due motivi: le sentenze di merito hanno chiarito che i numerosi reati ascritti ai ricorrenti, comproprietari dell’area abusivamente lottizzata, furono realizzati a più riprese e per un lungo arco di tempo, nonostante il cantiere fosse stato sottoposto a vari provvedimenti di sequestro, ed a seguito di ripetute violazioni dei sigilli; inoltre entrambi gli imputati erano stati nominati custodi giudiziali delle opere sequestrate, per cui l’affermazione di responsabilità per ciascuno di essi risulta ampiamente e congruamente motivata, e confortata dalle risultanze processuali. I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili e ciascun ricorrente, in forza del disposto di cui all’art. 616 c.p.p., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti, ciascuno, al pagamento delle spese processuali e di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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