Cass. civ. Sez. V, Sent., 02-12-2011, n. 25783

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’imponibile Irpef, Ilor e Cssn 1995 dell’intimato, imbianchino, venne rideterminato dall’Ufficio con accertamento sintetico ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4.

L’adita commissione provinciale accolse il ricorso proposto dal contribuente, con decisione confermata, in esito all’appello dell’Ufficio, dalla commissione regionale.

I giudici di appello ritennero inidoneo indice di redditività il possesso delle due autovetture poste a base dell’accertamento: il possesso della prima, trattandosi di auto strumentale all’attività esercitata anche se non annoverata nel registro dei beni ammortizzabili; il possesso della seconda, trattandosi nell’annualità oggetto d’accertamento. Rilevarono, inoltre, la mancata considerazione del reddito percepito dalla figlia convivente del contribuente.

Avverso la decisione di appello, l’Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 e vizio di motivazione.

Il contribuente ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

La doglianza va disattesa.

Essa si rivela, invero, carente sul piano dell’autosufficienza, giacchè evoca questione (redditività evidenziata dalla comproprietà di immobile) e circostanze di fatto (in particolare in merito all’impiego del reddito conseguito dalla figlia convivente) di cui non è traccia nella sentenza impugnata e di cui non viene indicato se, come e dove trattate in sede di merito. Muove inoltre, acriticamente, da un presupposto (disponibilità della seconda auto nell’anno in contestazione) contraddetto dall’accertamento in fatto del giudice a quo.

Alla luce degli esposti rilievi ed atteso che le doglianze dell’Agenzia risultano, peraltro, risolversi in sindacato di fatto inammissibile in sede di legittimità, s’impone il rigetto del ricorso.

Per la soccombenza, l’Agenzia va condannata alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte: respinge il ricorso; condanna l’Agenzia alla refusione delle spese, liquidate in complessivi Euro 1.500,00, di cui Euro 1.400,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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