Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 18-03-2011) 14-07-2011, n. 27705

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il GIP presso il Tribunale di Udine con ordinanza emessa in data 11 febbraio 2010 convalidava il provvedimento del Questore di Udine con il quale era stata disposta nei riguardi di G.C. e S.F. la presentazione presso l’Ufficio di Polizia competente in occasione di incontri sportivi calcistici ufficiali e/o amichevoli della squadra di calcio del NAPOLI, nonchè il divieto di accesso agli stadi ed in altri campi da gioco del territorio nazionale per la durata di anni tre.

Ricorre avverso l’ordinanza suddetta il nominato G.C. a mezzo del proprio difensore deducendo plurimi vizi di motivazione sia con riguardo alla mancata indicazione delle ragioni per le quali è stato imposto l’obbligo di presentazione biquotidiano; sia l’aggiunta a tale obbligo del divieto di accesso; sia delle ragioni in rodine alla data della misura; sia delle ragioni in ordine alla pericolosità dell’interessato infine delle ragioni per le quali l’obbligo veniva imposto anche con riguardo alle partite amichevoli.

Il ricorso è fondato.

Il provvedimento impugnato si caratterizza per vari vizi di motivazione puntualmente denunciati dalla difesa del ricorrente.

Occorre premettere che i presupposti della convalida del provvedimento adottato dal Questore ai sensi della L. n. 401 del 1989, art. 6 vanno individuati nelle ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto l’Organo di Polizia ad adottare il provvedimento;

nella pericolosità concreta ed attuale del soggetto;

nell’attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e la loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, e nella congruità della durata della misura. Il che impone al giudice un controllo non di tipo meramente formale ma sostanziale, esteso, cioè, all’esame dei vari presupposti indicati dalla norma (in termini, Cass. Sez. 1A 20.1.2004 n. 3876, Rv.

226967).

Ciò precisato, con specifico riguardo al concetto di pericolosità non occorre la formulazione di un giudizio di pericolosità intrinseca ma solo l’esistenza di situazioni tali da giustificare in aggiunta alla misura amministrativa vera e propria del divieto di accesso agli stadi, anche quella misura "atipica" di prevenzione limitativa della libertà personale quale è l’obbligo di presentazione ad Ufficio di Polizia in determinati orari e giorni (Cass. Sez. 1A 19.2.2004 n. 9684, Gallo, Rv. 227234; Cass. Sez. 3A 15.4.2008 n. 24338, Capuano, Rv. 240532): esula quindi dal concetto di pericolosità disciplinato dalla norma in parola, il giudizio sulla personalità complessiva dell’obbligato (in termini Cass. Sez. 1A 15.6.2004 n. 29114, Rv. 228949).

Quanto all’aspetto della necessità, trattasi di un requisito la cui analisi presuppone anzitutto una valutazione della pericolosità – nei termini teste precisati – del sottoposto, in quanto propedeutica all’adozione della misura: tale valutazione, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, può essere desunta da vari indici quali anche la gravità del fatto, apparendo ovvio che l’obbligo di presentazione mira a garantire proprio l’osservanza del divieto (in termini Cass. Sez. 3A 19.11.2009 n. 3912, Bisegna e giurisprudenza ivi richiamata).

Con riguardo, poi, al requisito dell’urgenza, prescindendo dal rilievo che non occorre specifica motivazione laddove il provvedimento sia stato adottato prima dell’intervento del magistrato, in ogni caso il provvedimento può dirsi motivato anche sulla base di un richiamo per relationem contenuto nell’ordinanza di convalida al provvedimento del Questore (in tal senso, tra le tante, Cass. Sez. 1A 12.2.2003 n. 12719 Rv. 224025; Cass. Sez. 6A 12.3.2004 n. 121990, Rv. 228223,; Cass. SS.UU. 3.2.2006 n. 4443, cit.).

Anche la valutazione in merito alla congruità della durata della misura (requisito, anche questo, indispensabile ai fini di una corretta valutazione in termini sostanziali della legittimità del provvedimento del Questore – così Cass. Sez. 3A 15.4.2010 n. 20789, Beani, Rv. 247186 e giurisprudenza ivi citata) deve essere compiuta in termini adeguati da parte del Giudice, anche ricorrendo al richiamo per relationem al provvedimento amministrativo (in termini Cass. Sez. 1A 20.1.2004 n. 3869, Buttarelli, Rv. 226965), con riferimento anche alla data di commissione dei fatti (in termini Cass. Sez. 3A 24.6.2010, n. 34222, Lento, Rv. 248274).

Quanto al problema della cd. "doppia firma" sollevato dalla difesa del ricorrente si osserva che più volte la giurisprudenza di questa Corte, pronunciandosi sull’opportunità e congruità di una doppia presentazione (la cd. "doppia firma") del sottoposto in occasione di gare di campionato, ha riconosciuto la legittimità di tale misura intesa a reprimere e prevenire in modo stringente qualsiasi episodio di violenza connesso a competizioni agonistiche. Esigenza cui non si sottrae anche la circostanza – come quella prospettata dalla difesa – che tale obbligo venga previsto anche nel caso in cui la squadra di calcio per la quale l’obbligo venga predisposto disputi la gara in trasferta. A tanto è giunta la giurisprudenza di questa Corte sulla base del rilievo che non sempre le gare in trasferta implicano – specie in caso di incontri con squadre militanti nel medesimo campionato in province o regioni viciniori – l’impossibilità per il sottoposto di raggiungere la sede di quegli incontri una volta libero da obblighi specifici (in questo senso, Cass. Sez. 3A 17.12.2008 n. 11151, Marchesini ed altro, Rv. 242989).

Ovvio però che anche in sede di legittimità laddove la motivazione in merito al duplice obbligo – di per sè particolarmente limitativo della sfera di libertà – sia carente in punto di congruità ovvero illogica rispetto a dati fattuali che rendano gratuitamente ed irragionevolmente odiosa la misura, una riduzione in sede di legittimità, previo annullamento senza rinvio è consentito (in termini Cass. Sez. 3A 15.4.2010 n. 20775, Porcile, Rv. 247181).

In ordine poi al profilo dell’obbligo di presentazione anche in concomitanza con gare cd. "amichevoli" o fuori "programma" della squadra di calcio designata nel provvedimento va ricordato che sul punto la giurisprudenza di questa Corte ha espresso due diversi orientamenti: secondo una prima impostazione, che guarda al concetto di gare amichevoli esclusivamente dal punto di vista astratto della loro improgrammabilità, il riferimento contenuto nell’art. 6 alle "manifestazioni sportive specificamente indicate" deve essere interpretato nel senso che tali gare siano preventivamente individuabili con certezza da parte del sottoposto, non senza aggiungere che siffatta preventiva determinabilità deve essere valutata in concreto, caso per caso, con specifico riferimento a gare, ufficiali o amichevoli programmate in anticipo ed adeguatamente pubblicizzate attraverso i media ordinari: andranno quindi escluse dal novero del provvedimento costrittivo tutte quelle gare di minore importanza dal punto di vista della posta in palio (ancorchè riferite a squadre cd. "di rango") che vengano decise sulla base di esigenze contingenti e al di fuori di una preventiva programmazione (in tal senso, Cass. Sez. 3A 8.4.2009 n. 17975 Natali, Rv. 243654;

Cass. Sez. 3" 30.3.2009 n. 13741).

Un secondo orientamento, più possibilista, rifiuta una aprioristica esclusione delle gare cd. "amichevoli" dal provvedimento coercitivo (nella consapevolezza che anche tali incontri – come l’esperienza di questi ultimi anni insegna – possono essere fonte di accese conflittualità tra tifoserie ed anche di scontri con gruppi di facinorosi organizzati direttamente non interessati a quella gara ma interessati allo scontro con tifoserie avversarie), muovendo dalla considerazione che, laddove conoscibili o conosciute da parte del destinatario della prescrizione ed adeguatamente pubblicizzate, dette gare debbano far parte dell’obbligo di comparizione personale (Cass. Sez. 3A 36.11.2008 n. 47451, Battiston, Rv. 241772; Cass. Sez. 3A 17.12.2008 n. 11151, Marchesini ed altro, Rv. 242990), potendosi poi ovviare alla eventuale inesigibilità dell’obbligo con una verifica ex post nel merito sulla scorta del materiale probatorio acquisito.

Così ricordati i criteri ermeneutici elaborati da questa Corte, cui si ritiene di dover aderire anche in questa sede, deve affermarsi – come peraltro sottolineato anche dal P.G. requirente – che nel caso in esame il GIP ha violato gli obblighi motivazionali su di esso gravanti. Nessuna adeguata motivazione è stata infatti data ove si eccettui quella, peraltro, sintetica, legata alla pericolosità desunta oltre che dalla riscontrata partecipazione del ricorrente a scontri con la Polizia in occasione della partita di calcio UDINESE- NAPOLI del 7 febbraio 2010, anche da possesso di un manganello telescopico idoneo certamente a costituire pericolo per altri specie perchè detenuto in occasione di scontri tra opposti gruppi di tifosi.

Si impone pertanto l’annullamento della ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Udine per nuovo esame sui punti sopra evidenziali (e, in particolare, su quelli riguardanti la durata della misura; la sua congruità; la sussistenza dei requisiti della urgenza e necessità in rapporto alla situazione concreta) le cui carenze motivazionali dovranno essere adeguatamente colmate. Rimane, ovviamente, sospesa l’efficacia dell’originario provvedimento del Questore limitatamente all’obbligo di presentazione del sottoposto con contestuale comunicazione a detta Autorità di Polizia.

P.Q.M.

Annulla con rinvio l’ordinanza impugnata al Tribunale di Udine per nuovo esame.- Dichiara sospesa l’efficacia del provvedimento del Questore limitatamente all’obbligo di presentazione, con relativa comunicazione a detto Questore.

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