Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. – Con ricorso al TAR del Veneto la B. F. s.r.l., in qualità di proprietaria dell’impianto di distribuzione carburante sito in via Castellana n. 63 (S.S. n. 245) del Comune di Scorzé, impugnava il permesso di costruire n. 7688, rilasciato il 19 febbraio 2004 alla s.r.l. D. N., a titolo di variante in corso d’opera D. concessione edilizia originaria n. 5338 del 22 ottobre 1998 per l’ampliamento di detto impianto.
2. – Con sentenza n. 2557 del 30 luglio 2004, resa in forma semplificata, il Giudice di primo grado, previa reiezione dell’eccezione di irricevibilità del ricorso -in quanto non assistita da sufficienti elementi probatori, in ordine all’acquisita piena conoscenza del provvedimento impugnato da parte D. ricorrente, avendo ritenuto insufficiente come prova la semplice affermazione che l’opera era stata ultimata al grezzo il 12.4.2004, cioè alla scadenza del termine fissato dall’amministrazione per la conclusione dei lavori- ha accolto il ricorso, limitatamente alla domanda di annullamento per essere fondata ed assorbente la censura di violazione dell’art. 11 d.p.r. n. 380 del 2001 per difetto di legittimazione D. controinteressata D. N. s.r.l. a chiedere l’impugnato permesso di costruire per un intervento che è stato qualificato, negli stessi provvedimenti impugnati, come ampliamento D. stazione di servizio, di cui detta controinteressata è semplice comodataria. Tutto ciò perché il contratto di comodato prodotto in giudizio D. ricorrente riserva alla proprietaria ogni diritto in ordine a modifiche dell’impianto di distribuzione di carburanti e, quindi, esclude che la comodataria sia legittimata a richiedere titolo edilizio volto alla modifica dell’impianto in questione.
Conseguentemente, ha annullato la variante di permesso di costruire n. 7688 del 19 febbraio 2004 e tutti gli atti presupposti indicati nell’epigrafe del ricorso.
Ha respinto, invece, la domanda di risarcimento danni, essendo stato evitato il danno dedotto dall’immediatezza D. pronunzia resa in forma semplificata.
3. – Con l’appello in epigrafe la S.r.l. D. N. ha chiesto la riforma di detta sentenza per i seguenti motivi:
i)- il TAR avrebbe fatto confusione tra i diversi contratti conclusi tra la B. e la D. N. attribuendo erroneamente rilievo al contratto di comodato D. stazione di servizio carburanti tra esse intercorrente dal 1994 al 2003, che nulla avrebbe a che vedere con l’effettivo oggetto D. causa in quanto l’intervento edilizio contestato non sarebbe "un ampliamento" di detta stazione di servizio (in comodato), bensì la realizzazione di un nuovo autolavaggio su area di propriètà D. società stessa, onde proseguire l’identica attività già precedentemente svolta su altra area contigua D. B., condotta in locazione mediante altro ed apposito contratto; di conseguenza, l’errore materiale commesso dal tecnico di fiducia D. società soltanto nell’intitolare la richiesta di concessione edilizia non avrebbe alcun rilievo, visto che gli atti tecnici allegati a detta richiesta riguarderebbero un intervento di lavaggio autoveicoli;
ii)- erroneamente lo stesso Giudice avrebbe disposto l’annullamento anche degli atti presupposti tenuto conto che questi ultimi sarebbero stati comunque legittimamente richiesti e rilasciati, quand’anche volesse ritenersi che la domanda di concessione edilizia riguardasse effettivamente l’ampliamento D. stazione di servizio, per essere la qualità di comodatario "…un diritto parziario… (omissis)…non relazionabile ad una mancanza di titolo…", come affermato dal TAR;
iii)- il TAR sarebbe incorso "…in travisamento dei fatti e degli atti di causa…" ed in una "…non corretta applicazione dell’art. 11 del d.P.R. n. 380 del 2001…" nell’affermare che la società appellante sarebbe "…carente di legittimazione…" a richiedere la concessione edilizia contestata, tenuto conto che l’errore commesso dal proprio tecnico nell’intitolazione D. relativa domanda sarebbe meramente formale e non incidente sulla legittimità del provvedimento abilitativo rilasciato, emergendo dagli atti progettuali allegati alla stessa domanda che trattavasi e trattasi di "…capannone per lavaggio autovetture e camions, con parcheggi esterni…", da realizzarsi su area di proprietà D. stessa richiedente; avuto presente che, conseguentemente, la concessione edilizia richiesta da D. N. nel 1997, prorogata e poi variata nel 2004, non riguarderebbe le aree di proprietà D. B. (né quella in comodato, né l’altra area condotta in locazione, sulla quale gestiva altro impianto di autolavaggio) bensì area di proprietà esclusiva D. stessa D. N. (mappali n. 366 e 367 del fg. n. 8) sulla quale realizzare il nuovo impianto di lavaggio auto e camions, come risulterebbe D. relazione tecnica e D. stessa richiesta di variante, entrambe esibite in primo grado;
iv)- sussisterebbero, infine, i tre presupposti richiesti per "…l’insediamento di servizi lavaggio e commercializzazione di prodotti connessi…", quale quello richiesto D. società appellante, e cioè proprietà dell’area, idoneità D. stessa in termini di distanza D. strada e sua conformità urbanistica per cui anche sotto tale profilo la pronunzia impugnata non sarebbe "…corretta e conforme a diritto…".
4. – Si è costituita nel presente grado di giudizio la B. che con più memorie ha controdedotto che i motivi di appello sarebbero infondati e ha chiesto, quindi, che quest’ultimo sia respinto.
5. – Si è costituito in giudizio anche il Comune di Scorzé che con più memorie ha chiesto che l’appello venga accolto e che, pertanto, in riforma D. sentenza impugnata, venga respinto il ricorso di primo grado con conseguente declaratoria di legittimità degli atti impugnati.
6. – All’udienza pubblica del 24 maggio 2011 l’appello è stato introitato per la decisione.
7. – L’appello è fondato per le seguenti considerazioni.
7.1 – La sentenza impugnata è fondata sul rilievo che la società D. N. non era legittimata a richiedere il permesso di costruire in questione perché carente del titolo abilitante di cui all’art. 11 del d.P.R. n. 380 del 2001 in quanto soltanto comodataria dell’area e comportando l’eventuale assenso richiesto l’ampliamento D. stazione di servizio di proprietà di altro soggetto giuridico (il comodante).
Prima di procedere alla verifica, in diritto, di detta affermazione del Giudice territoriale è necessario procedere alla puntualizzazione dei fatti presupposti alla relativa decisione, essendo ciò rilevante nell’economia del presente grado di giudizio.
Sulla base di contratto di comodato sottoscritto il 26 settembre 1994 tra la B. e la D. N., quest’ultima acquisiva, in qualità di comodataria e fino all’ottobre 2003, l’impianto di distribuzione di prodotti petroliferi di proprietà D. citata B., sito nel Comune di Scorzé, in via Castellana, n. 63 (S.S. 245 – Km. 15+700).
Con altro contratto, sottoscritto nella stessa data del comodato, la D. N. acquisiva in locazione sempre D. B., fino all’ottobre 2000, con proroga automatica all’ottobre 2006 per omessa disdetta, altro fondo immediatamente contiguo alla suddetta stazione di servizio sul quale insistevano impianto di autolavaggio ed un ponte sollevatore.
Tra il 1997 ed il 1999 la D. N. acquistava in proprietà, per atto notarile, i fondi di cui ai mappali nn. 366 e 367, del foglio 8 D. zona censuaria di Scorzé, adiacenti a quello oggetto dei due citati contratti (comodato e locazione) e posti sempre sul fronte D. strada statale n. 245, cioè su via Castellana.
La società D. N., intendendo costruire un proprio capannone per l’autolavaggio di veicoli e per la prestazione di servizi accessori sul terreno di cui ai citati mappali di sua proprietà, presentava richiesta di concessione edilizia che il Comune rilasciava con atto n. 5338 del 22 ottobre 1998.
In data 9 novembre 1998 avevano inizio i lavori del fabbricato assentito di circa 200 mq. di superficie coperta, composto da due piani e di volumetria complessiva pari a circa 1226 mc., con parcheggi esterni per autovetture e camions.
Successivamente la società richiedeva ed otteneva una proroga di detta concessione edilizia fino al 8 novembre 2002.
Prima che scadesse tale termine di proroga (settembre 2002), la stessa società richiedeva apposita variante (alla concessione originaria del 1998) al fine di poter attuare, restando immutata la destinazione originariamente assentita di autolavaggio e servizi connessi, una diversa disposizione spaziale e compositiva del capannone, mediante riduzione di un piano, più ampia distribuzione sulla superficie fondiaria e minore consistenza volumetrica.
Con il permesso di costruire n. 7688 del 19 febbraio 2004 detta variante veniva assentita dal Comune essendo risultati rispettati gli indici previsti dall’art. 37 delle NTA del vigente PRG, approvato con la delibera di Giunta Regionale Veneta n. 2976 del 1997.
Orbene, da tale ricostruzione documentale emerge con evidenza come sia del tutto errata la decisione assunta dal primo Giudice perché, a ben vedere:
– la società D. N. ha il titolo previsto dall’art. 11 del T.U. edilizia e dall’art. 77 D. L.R. Veneto n. 61 del 1985 e, dunque, era (ed è) legittimata alla richiesta del permesso di costruire, per essere proprietaria dei mappali 366 e 367, indicati nella domanda di concessione edilizia acquisita al protocollo comunale il 22 novembre 1997, n. 19927, ed assentita per la costruzione dell’autolavaggio progettato;
– sono diverse e distinte le aree per le quali la società stessa era soltanto soggetto comodatario (stazione di servizio carburanti) e locatario (altro autolavaggio) che, pertanto, in nessun modo erano, né sono, anche indirettamente coinvolte dagli atti impugnati.
Tutto ciò, in disparte la notazione che, in via di principio, il titolare di un diritto di comodato è legittimato alla richiesta di titoli edilizi compatibili con l’effettiva disponibilità del bene e con l’entità D. trasformazione oggetto D. richiesta (cfr.C.d.S., sez. V^, 19 settembre 2008, n. 4518; TAR Campania, Salerno, sez. II^, n.4254 del 2009) per cui anche la diversa valutazione operata sul punto D. sentenza impugnata va disattesa.
Consegue che è errato parlare di "…ampliamento D. stazione di servizio…" poiché (anche) a tal proposito nessuna rilevanza decisiva poteva avere (né ha) nel presente giudizio l’errore commesso D. società di intitolazione D. richiesta originaria di concessione edilizia in quanto esso è, con tutta evidenza, un mero errore materiale resistito, oggettivamente, oltre che dal contenuto concreto degli atti tecnici allegati alla richiesta stessa, in ogni caso dall’indicazione dei citati mappali n. 366 e n. 367 sui quali realizzare l’opera edilizia progettata.
Già, infatti, tale dato, espressamente indicato in detta contestata intitolazione D. domanda iniziale di concessione edilizia, da solo rendeva (e rende) palese, con un minimo di attenzione, quali fossero gli effettivi presupposti degli atti impugnati che, in nessun caso, potevano condurre alle conclusioni invece raggiunte del tutto infondatamente sia D. B., sia dal TAR.
7.2 – Né sono positivamente apprezzabili i motivi del ricorso di primo grado assorbiti sostanzialmente dal TAR per le seguenti ulteriori considerazioni.
Non condivisibile è, innanzitutto, l’interpretazione che la B. ha dato dell’art. 40, comma 5, delle NTA al nuovo PRG di Scorzé, adottato con la delibera n. 74 del 31 luglio 2003.
Ed invero, non appare contrastante con la logica di fondo D. norma in esame un’interpretazione D. stessa che privilegi l’installazione di tutti quegli impianti che siano concretamente ed immediatamente funzionali ad una migliore fruibilità D. rete stradale da parte degli utenti, tra i quali pare ragionevole farvi rientrare autonomi impianti di autolavaggio che, quindi, non necessariamente sono solo strumentali ad una stazione per l’erogazione di carburante.
La formula utilizzata in detto PRG (soltanto) adottato nel 2003, indubbiamente non del tutto chiara e precisa, comunque non impone espressamente che vi debba essere, necessariamente, un vincolo di strumentalità dell’impianto di autolavaggio alla stazione di carburante poiché ciò già sul piano logico sarebbe smentibile tenuto conto, per un verso, di quanto consente l’art. 24, comma 4, del Codice D. Strada in materia di realizzazione di pertinenze di servizio in fascia di rispetto stradale e, per altro verso, che non vi è nessuna fisiologica complementarietà tra l’erogazione di carburanti ed il servizio di lavaggio di autovetture, come peraltro stabiliva (e stabilisce nel caso in esame, come si vedrà) l’art. 37, penultimo comma, delle NTA al PRG del 1995, approvato con DGR n. 2976 del 1997.
Ma, a ben vedere, tale disposizione del PRG (soltanto) adottato nel 2003 non trovava applicazione nella fattispecie, sia perché la concessione edilizia originaria è stata rilasciata nel vigore del PRG del 1997 e la successiva variante non ha mutato la destinazione dell’opera progettata, sia perché l’art. 40 citato non è stato mai approvato, secondo quanto ha dichiarato la difesa del Comune nella memoria depositata il 3 maggio 2011 e non è stato smentito D. B..
Dunque, trovava (e trova) applicazione il citato art. 37 delle NTA in vigore dal 1995, che consentiva espressamente l’installazione di impianti di autolavaggio anche autonomi rispetto alle stazioni di erogazione carburanti, non sembrando ragionevole attribuire all’utilizzo dell’avverbio "invece" un significato diverso da quello chiaramente impressogli, nella specie, dal regolatore urbanistico del 1995 di evidente alternativa ed autonomia D. previsione abilitativa dell’impianto di autolavaggio contenuta nello stesso penultimo comma dell’art. 37, rispetto a quella contenuta nel comma precedente riguardante le stazioni di carburante.
Né, infine, merita di essere condiviso il rilievo di parte appellata concernente l’asserita illegittimità dell’atto di proroga dell’iniziale concessione edilizia poiché sul punto si mostrano più convincenti le tesi di parte appellante e del Comune, anche tenuto conto che i lavori erano già iniziati e che tale circostanza, alla luce dell’invocata norma dell’art. 78 D. L.R. urbanistica veneta (n. 61 del 1985), rende immune la proroga stessa dai vizi dedotti in primo grado D. B. sul punto, tenuto conto D. chiara ed inequivoca formula utilizzata dal legislatore regionale di salvaguardia delle autorizzazioni edilizie già rilasciate, sempre che, come nella specie, "… i relativi lavori siano stati iniziati…".
7.3 – In conclusione, può ribadirsi che sono fondate tutte le critiche mosse alla sentenza impugnata D. appellante società, mentre sono prive di pregio tutte le doglianze riproposte in questa sede di appello D. appellata B., con la conseguenza che l’appello merita di essere accolto ed, invece, in riforma di detta sentenza, merita di essere respinto il ricorso di primo grado.
8. – Circa le spese del doppio grado di giudizio, ritiene il Collegio che la complessità anche in fatto delle questioni trattate giustifichi la decisione di non far ricadere in capo alla soccombente B. F. s.r.l. dette spese che, dunque, possono essere integralmente compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello n. 9824 del 2004, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma D. sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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