Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21-01-2011) 14-07-2011, n. 27749 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza del 17/9/2010, il Gip presso il Tribunale di Bologna ha applicato a M.N., indagato per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, la custodia cautelare in carcere.

L’indagato M. ha proposto ricorso per cassazione ex art. 311 c.p.p., per ottenere l’annullamento del provvedimento appena sopra menzionato.

All’udienza camerale del 21/1/2011 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.

Motivi della decisione

Parte ricorrente denunzia:

violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p., alla luce dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per avere, il provvedimento impugnato, applicato la misura cautelare estrema senza valutazione della possibilità di applicazione di misure cautelari meno afflittive di quella carceraria adottata, e per avere quello stesso provvedimento mancato di considerare adeguatamente indici di radicazione lavorativa e affettiva dell’imputato, oltretutto esente da recenti precedenti penali.

La Corte ritiene che il ricorso sia infondato e debba essere rigettato, con ogni conseguenza per le spese. Diversamente da quanto afferma il ricorrente il provvedimento impugnato si è espressamente pronunziato circa il rapporto tra entità dei fatti addebitati e idoneità della misura cautelare applicabile risolvendo ogni questione di adeguatezza e proporzionalità della misura carceraria applicata attraverso la individuazione degli elementi quantitativi e qualitativi della importazione operata (circa 3 KG di cocaina), dei legami con ambienti criminali rivelati dalla importanza della operazione compiuta, della pericolosità per la salute pubblica dimostrata da un tale operazione, dalla necessità di utilizzo di una misura capace di scongiurare, in tale contesto, reiterazioni necessitate dal carattere non episodico nè occasionale attribuito alla condotta scrutinata. Il provvedimento impugnato ha anche esplicitamente affermato, con terminologia inequivocabilmente esplicita, la idoneità della sola misura carceraria a fronteggiare le "esigenze cautelari di grado elevato" e il pericolo di reiterazione individuato in una concreta situazione di contesto. Il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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