Cons. Stato Sez. V, Sent., 20-07-2011, n. 4402 Rapporto di pubblico impiego

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

a) con la sentenza n. 2346 del 26 ottobre 2010 il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, sez. II, definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato da motivi aggiunti proposto dal sig. Nicola Brescia, con l’intervento ad opponendum della signora A. R. M. M., avverso le determinazioni dirigenziali del Comune di Taranto n. 263 del 3 dicembre 2009 (relativa alla procedura di mobilità volontaria esterna per l’assunzione a tempo indeterminato di 4 dirigenti di cui 2 per il settore amministrativo/contabile) e dei successivi atti e provvedimenti, tra cui la determina dirigenziale n. 237 del 16 novembre 2009 (tutti limitamente all’individuazione, quale primo classificato, del dott. P. S. ed alla sua relativa immissione in ruolo), ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;

b) la signora A. R. M. M., con rituale e tempestivo atto di appello, premessa la sua legittimazione ad appellare quale interventrice ad opponendum nel ricorso di primo grado, ha chiesto la riforma di tale statuizione, con conseguente rinvio al giudice di prime cure, ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 c.p.a., assumendo, con un solo motivo di gravame, che, benché in astratto le controversie concernenti le procedure di mobilità volontaria appartengano alla giurisdizione del giudice ordinario, nel caso concreto sussiste invece la giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che si è in presenza di una procedura di mobilità volontaria esterna di natura concorsuale;

c) il Comune di Taranto ha resistito al gravame, deducendone l’inammissibilità e l’infondatezza ed insistendo per la conferma della sentenza impugnata;

RILEVATO CHE non sussiste alcun dubbio sulla legittimazione ad impugnare della signora A. R. M. M., intervenuta ad opponendum nel giudizio di primo grado, titolare di una posizione giuridica autonoma rispetto a quella fatta valere dal ricorrente principale (C.d.S., sez. V, 29 dicembre 2009, n.8968);

CONSIDERATO CHE:

d) il Comune di Taranto con apposito avviso pubblico ha indetto una procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’articolo 30 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 4 posti di dirigente della propria dotazione organica, cui erano ammessi a partecipare (art. 1) i dirigenti di ruolo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, individuando i requisiti e precisando (art. 3) che i candidati ammessi sarebbero sati invitati ad un colloquio "finalizzato alla valutazione della professionalità e delle attitudini professionali" e che la valutazione del curriculum e del colloquio sarebbe stata affidata ad una apposita commissione (che disponeva di 100 punti, di cui 50 punti utilizzabili per la valutazione del curriculum e 50 punti attribuibili alla valutazione del colloquio);

e) l’art. 30, comma 1, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce che "le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione di contratto di lavoro dei dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento", aggiungendo che "le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta";

f) la procedura indetta dal Comune di Taranto non comporta la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro con i soggetti selezionati, ma soltanto la cessione del contratto di lavoro già in essere con la originaria amministrazione di appartenenza, non potendosi condividere la tesi dell’appellante secondo cui la valutazione del curriculum e del colloquio integri una vera e propria procedura paraconcorsuale, trattandosi di strumenti atti semplicemente a verificare la concreta rispondenza dei candidati alle specifiche esigenze dell’amministrazione attraverso l’apprezzamento delle loro attitudini e professionalità;

g) sussiste pertanto nel caso di specie, come rilevato dai primi giudici, la giurisdizione del giudice ordinario, come di recente ulteriormente confermato dalla Corte di Cassazione (SS.UU. 9 settembre 2010, n. 19251), secondo cui "la mobilità volontaria prevista dal D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 33, come modificato dalla L. 28 novembre 2005, n. 246, art. 16, integra una modificazione soggettiva del rapporto di lavoro, con il consenso di tutte le parti, e quindi una cessione del contratto"; infatti " in materia di riparto di giurisdizione nelle controversie relative al pubblico impiego contrattualizzato solo le procedure selettive di tipo concorsuale per l’attribuzione a dipendenti di p.a. della qualifica superiore, che comportino il passaggio da un’area ad un’altra, hanno una connotazione peculiare e diversa, assimilabile alle "procedure concorsuali per l’assunzione", e valgono a radicare – ed ampliare – la fattispecie eccettuata rimessa alla giurisdizione del giudice amministrativo di cui al comma 4, dell’art. 63 citato D.Lgs.; fuori da questa ipotesi non opera detta fattispecie eccettuata del comma 4, dell’art. 63 e conseguentemente si riespande la regola del primo comma della medesima disposizione, che predica in generale la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie aventi ad oggetto il lavoro pubblico privatizzato", con la conseguenza che "le procedure di mobilità volontaria interna, che comportino una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro e non già la costituzione di un nuovo rapporto mediante una procedura selettiva concorsuale…";

RITENUTO pertanto che l’appello deve essere respinto, potendosi nondimeno compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio, anche in ragione della peculiarità della questione trattata;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello proposto dalla signora A. R. M. M. avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, sez. II, n. 2346 del 26 ottobre 2010, lo respinge.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Trovato, Presidente

Carlo Saltelli, Consigliere, Estensore

Roberto Chieppa, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolò Lotti, Consigliere

Doris Durante, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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