Cons. Stato Sez. V, Sent., 20-07-2011, n. 4400 Assegnazione di alloggi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

tale domanda è stata proposta sia nei confronti del Comune di Roma, sia nei confronti dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Pubblica del Comune di Roma (ATER);

Rilevato ancora che la sentenza appellata ha accolto il ricorso e condannato alle spese (Euro 1.000,00) "la parte soccombente", specificando in motivazione che "l’Amministrazione" non ha adottato nessun provvedimento formale sulla richiesta, nonostante l’obbligo di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso di accoglimento ovvero di rigetto dell’istanza;

Rilevato che la sentenza ha effettivamente omesso di specificare se le indicazioni "Amministrazione" e "parte soccombente", poc’anzi citate, si riferiscano al Comune di Roma e/o all’ATER;

Ritenuto che l’assegnazione in regolarizzazione, quale è quella richiesta invano dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 53 Legge finanziaria regionale per il Lazio 28 dicembre 2006, n. 27, sia di competenza del Comune di Roma e non dell’ATER;

Rilevato, infatti, che il comma 4 di detto articolo esplicitamente stabilisce che "la regolarizzazione deve essere richiesta presentando domanda di assegnazione e regolarizzazione al Comune";

Ritenuto, pertanto, che sia il Comune, che riceve la domanda, ad essere legittimato passivo nel giudizio sul silenzio, quale è quello in oggetto, con conseguente difetto di legittimazione passiva dell’ATER, odierna appellante;

Ritenuto, pertanto, che l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell’ATER, confermando, ovviamente, la sentenza per la restante parte;

Ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),

definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe indicato, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il difetto di legittimazione passiva dell’ATER.

Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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