Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-07-2011) 15-07-2011, n. 28042

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Avverso la sentenza 08/02/2011 – con la quale il G.U.P. presso il Tribunale per i Minorenni di Ancona, tra l’altro, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di M.M.C. e D.W., imputati del reato previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3, perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato – ha proposto ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona, deducendo erronea applicazione della legge penale in relazione al suddetto reato.

Successivamente il Procuratore Generale, preso atto dell’orientamento giurisprudenziale espresso dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 16453/11 del 27/04/2011, ha fatto pervenire una dichiarazione di rinuncia al ricorso.

Pertanto, ai sensi dell’art. 591 c.p.p., lett. d), il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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