Cons. Stato Sez. V, Sent., 20-07-2011, n. 4396 Aggiudicazione dei lavori Controversie tra l’appaltatore e l’amministrazione appaltante

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con l’impugnata sentenza il Tar ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso l’aggiudicazione della gara indetta dal comune di Manduria in favore della ditta M. (disposta dopo l’accoglimento del ricorso proposto da quest’ultima, seconda classificata, avverso l’originaria aggiudicazione);

Ritenuto di dover confermare la statuizione di inammissibilità sulla base di una motivazione parzialmente differente, in quanto:

a) l’ultima aggiudicazione disposta in favore della ditta M. è stata effettuata in esecuzione di una pronuncia giurisdizionale e non riapre i termini di impugnazione per le altre imprese concorrenti;

b) l’odierna appellante, terza classificata, è stata, infatti, lesa dall’originario provvedimento di aggiudicazione, che cristallizzava una graduatoria che la vedeva seguire due concorrenti;

c) pur non risultando la prova della tempestiva comunicazione all’appellante dell’originario provvedimento di aggiudicazione, tale provvedimento, ormai conosciuto, non è stato impugnato con il ricorso di primo grado, essendo l’oggetto del giudizio stato limitato al secondo provvedimento di aggiudicazione e ad atti non definitivi della prima fase di svolgimento della gara;

d) la mancata contestazione della prima aggiudicazione preclude all’appellante la contestazione della successiva aggiudicazione, disposta in via esecutiva di una pronuncia giurisdizionale;

Ritenuto, pertanto, di dover respingere il ricorso in appello e che alla soccombenza seguono le spese nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.

Condanna l’appellante alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate nella somma di Euro 2.500,00, oltre Iva e C.P., in favore di ciascuna parte appellata costituita.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *