Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 13-07-2011) 15-07-2011, n. 28003

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. C.M. aveva ricorso avverso la sentenza 1- 4.2.2011 della Corte d’appello di Milano, di conferma della sentenza 15.10.2010 del GUP di Busto Arsizio, che lo aveva condannato alla pena di giustizia per concorso nell’importazione di tre kg circa di cocaina.

Con dichiarazione resa attraverso l’amministrazione penitenziaria in data 13.6.2011, il C. ha rinunciato al ricorso, che diviene quindi inammissibile.

Consegue la sua condanna al pagamento delle spese processuali e della somma, equa al caso, di Euro 300 alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per intervenuta rinuncia e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 300 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *