Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 12-07-2011) 15-07-2011, n. 28032

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Nell’interesse del cittadino tunisino W.Y. il difensore fiduciario ricorre avverso l’ordinanza con la quale in data 10.5.2011 il Tribunale del riesame di Genova ha confermato l’ordinanza di custodia carceraria deliberata in sede di convalida dell’arresto per resistenza.

Deduce violazione dell’art. 275 c.p.p., comma 2, e vizio per motivazione apparente, in ragione delle condizioni personali, in particolare incensuratezza e mancanza di pendenze (era in Italia da un mese), argomentando le ragioni per cui sarebbe meritevole della sospensione condizionale della pena.

2. Il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma – equa al caso nel suo minimo – di Euro 3 00 alla Cassa delle ammende.

I motivi, infatti, pur facendo formale richiamo all’art. 275 c.p.p., comma 2, in realtà sviluppano argomentazioni solo a sostegno dell’assunto che il W. sarebbe nelle condizioni di ottenere la sospensione condizionale della pena, quindi afferendo al diverso parametro del comma 2 bis.

Orbene, risulta dal provvedimento impugnato e dallo stesso ricorso che il ricorrente è già stato condannato in primo grado, a pena non sospesa. L’impugnazione di tale decisione deve avvenire nella sede propria.

Per quanto invece riguarda questo ricorso e l’impostazione che allo stesso è stata data dal ricorrente, vi è quindi agli atti la prova dell’insussistenza allo stato della condizione affermata.

In definitiva, allora, con un apprezzamento di merito che può non essere condivisibile ma non è argomentato in modo apparente o manifestamente illogico o intrinsecamente contraddittorio, sicchè si sottrae al solo vaglio che compete a questa Corte di legittimità, il Tribunale ha escluso in concreto – in sede di decisione sul reato e determinazione della sanzione – la concedibilità della sospensione condizionale della pena, dopo aver emesso misura custodiale carceraria; la statuizione sulla non ricorrenza delle condizioni per la concessione del beneficio considerato dall’art. 275 c.p.p., comma 2 bis, non può trovare rimedio nell’ambito cautelare contestando (solo) la ricorrenza delle condizioni teoriche per concedere il beneficio, il punto dovendo essere proposto al giudice dell’impugnazione nel merito; il ricorso odierno tratta invece solo quell’aspetto, mancando in particolare alcun specifico motivo sul, diverso, aspetto dell’adeguatezza al caso della misura come deliberata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3 00 alla Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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