Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 12-07-2011) 15-07-2011, n. 28031 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Lecce, in data 15.2- 23.3.2011, confermava la misura custodiale carceraria emessa il 18.1.2011 dal locale GIP nei suoi confronti, per il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, C. G. ricorre per cassazione, tramite il difensore fiduciario, con unico articolato motivo deducendo violazione dell’art. 192 in relazione all’art. 273 c.p.p., comma 1 bis, e motivazione apparente con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza ed alle esigenze cautelari.

Secondo il ricorrente il Tribunale avrebbe "travisato il fatto" valutando i contenuti delle dichiarazioni di P. e Ca., le seconde de relato e affermanti un’avvenuta iniziazione esclusa dal primo, che avrebbe parlato di C. in termini di persona a disposizione sua e non dell’associazione: una mera contiguità, senza inserimento nel sodalizio. Il Tribunale non avrebbe poi motivato sulla discrasia nella descrizione di un titolare di attività economica, quanto all’altezza affermata dal collaboratore e riferita dalla polizia, nè sulle contraddizioni del P., descritte a pag.

7 ed 8 del ricorso. Anche per le esigenze cautelari la motivazione sarebbe limitata al titolo del reato.

2. Il ricorso è inammissibile. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle ammende.

Le deduzioni del ricorso si risolvono in censure di merito, critiche al contenuto della valutazione del materiale probatorio operato dal Tribunale di Lecce formulate senza l’osservanza del principio di autosufficienza del ricorso, sicchè il loro esame presupporrebbe un diretto e diffuso accesso agli atti, del tutto precluso alla Corte di legittimità.

Del resto, significativamente il ricorrente evoca il concetto di "travisamento del fatto", del tutto estraneo ai limiti della competenza della Corte di legittimità, che non deve scegliere la più convincente ricostruzione dei fatti, secondo il materiale probatorio disponibile, ma solo verificare che quella fatta propria dal giudice del merito non sia sorretta da motivazione apparente, intrinsecamente contraddittoria, manifestamente illogica.

Il che non è nella specie, la motivazione apparendo congrua ai dati probatori riferiti, mentre la contestazione di questi ultimi non può essere, anche per le modalità di redazione del ricorso, oggetto di valutazione in questa sede di legittimità.

Pure la censura sulle esigenze cautelari è del tutto generica, non confrontandosi con quanto effettivamente argomentato dal Tribunale.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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