Cons. Stato Sez. VI, Sent., 20-07-2011, n. 4389 Abilitazione all’insegnamento Istruzione pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con la sentenza in epigrafe, il T.A.R. per la Campania dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere del ricorso proposto da C. A. avverso il decreto dell’Ufficio scolastico provinciale di Salerno n. 16312 del 3 agosto 2009, recante la pubblicazione delle graduatorie provinciali ad esaurimento definitive di I°, II °e III° fascia per le nomine a tempo indeterminato e determinato del personale docente delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado e del personale educativo, per il biennio 2009/2010 – 2010/2011, nelle parti in cui alla ricorrente erano stati attribuiti i 30 punti per l’abilitazione SSIS dalla stessa conseguita – appartenente all’ambito disciplinare valevole sia per la classe di concorso A245 (lingua francese per le scuole medie), sia per la classe di concorso A246 (lingua e letteratura francese per le scuole secondarie superiori) – non già, come da domanda, nella graduatoria per la classe di concorso A245, ma in quella per la classe di concorso A246, sebbene la relativa facoltà di scelta spettasse all’interessata e fosse dalla stessa ritualmente esercitata. Il T.A.R. assegnava alle parti termine di tre mesi per la riassunzione della causa dinnanzi al giudice ordinario e dichiarava le spese di causa interamente compensate.

2. A suffragio della declaratoria di carenza di giurisdizione del giudice amministrativo, i primi giudici rilevavano che le dedotte questioni concernenti l’attribuzione dei punteggi nelle graduatorie provinciali ad esaurimento (nella specie, per le classi di concorso A245 e A246) inerivano a diritti soggettivi attratti nell’ambito di cognizione del giudice ordinario, essendo esclusa qualsiasi valutazione discrezionale della p.a., e richiamavano a sostegno correlative pronunce della Corte regolatrice (segnatamente, le pronunce Cass. Civ., Sez. Un., nn. 1203/2000, 11404/2003, 11563/2007 e 14290/2007).

3. Avverso tale sentenza interponeva appello la ricorrente, censurando l’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario e invocando all’uopo i precedenti di questo Consiglio (C.d.S., Ad. Plen., 24 maggio 2007, n. 8; C.d.S., Sez. VI, 4 dicembre 2009, n. 7617), secondo cui, nelle procedure per la formazione delle graduatorie già permanenti (ed ora ad esaurimento) sulla base della valutazione dei titoli specificati nel bando, il riconoscimento dei titoli costituisce momento autoritativo di una procedura selettiva finalizzata al reclutamento, a cui corrisponde l’interesse legittimo dei concorrenti al rispetto dei parametri di legalità, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, la cui cognizione a norma dell’art. 63, comma 4, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, spetta al giudice amministrativo, mentre al giudice ordinario sono affidate solo le controversie successive all’instaurazione del rapporto di lavoro. L’appellante riproponeva, per il resto, le censure di primo grado, e chiedeva, in riforma dell’impugnata sentenza, l’accoglimento del ricorso in primo grado.

4. Si costituiva l’appellata Amministrazione, resistendo, mentre omettevano di costituirsi i controinteressati, sebbene ritualmente evocati in giudizio.

5. All’udienza pubblica del 12 aprile 2011 la causa veniva trattenuta in decisione.

6. L’appello è da respingere.

In adesione a ormai consolidato orientamento della Corte regolatrice va affermato il principio che in materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola e con riferimento alle controversie promosse per l’accertamento del diritto al collocamento nella graduatoria, con precedenza rispetto ad altro docente, ai sensi degli artt. 401 e 522 del d.lgs n. 297 del 1994 e successive modificazioni (v., in particolare, l’art. 1, comma 605, della l. n. 296 del 2006), la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l’eventuale assunzione (v., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. Un., 8 febbraio 2011, n. 3032; Cass. Civ., Sez. Un., 10 novembre 2010, n. 22805; Cass. Civ., Sez. Un., 28 luglio 2009, n. 17466).

Merita pertanto conferma l’impugnata sentenza affermativa della giurisidizione del giudice ordinario, con impedimento all’ingresso delle questioni di merito.

7. Tenuto conto di ogni circostanza connotante la presente controversia, si ravvisano i presupposti di legge per dichiarare le spese di causa interamente compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza; dichiara le spese di causa interamente compensate fra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nelle camera di consiglio dei giorni 12 aprile 2011 e 7 luglio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Roberto Garofoli, Presidente FF

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

Fabio Taormina, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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