Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 12-07-2011) 15-07-2011, n. 27949 Impugnazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 19 novembre 2010, il Giudice di Pace di Trebisacce, assolveva P.G. dall’imputazione di danneggiamento per non aver commesso il fatto e dichiarava non doversi procedere nei confronti del medesimo, in ordine all’imputazione di minaccia, perchè manca è contraddittoria la prova che il fatto sussiste.

Avverso tale sentenza propone ricorso la parte civile D.G. R., per mezzo di difensore munito di procura speciale, deducendo erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione, sia con riferimento alle conclusioni assunte dal Giudice di Pace in ordine al reato di danneggiamento, sia con riferimento al reato di minaccia.

Il P.M. presso il Tribunale di C., a sua volta, propone ricorso deducendo contraddittorietà ed illogicità della motivazione con riferimento all’assoluzione per il reato di minaccia.

Il difensore dell’imputato ha depositalo memoria, resistendo ai ricorsi di cui deduce l’inammissibilità.

Motivi della decisione

Per quanto riguarda il ricorso della parte civile occorre considerare che, anche nel giudizio innanzi al Giudice di pace vale la regola di cui all’art. 576 c.p.p. che consente alla parte civile di proporre impugnazione, ai soli effetti civili, avverso la sentenza di proscioglimento, salvo il caso che il procedimento sia stato instaurato a seguito di ricorso immediato al giudice, ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 38.

Nel caso di specie non risulta che il procedimento sia stata instaurato a seguito di ricorso immediato al giudice, ex D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 21, di conseguenza il ricorso della parte civile resta regolato dai principi, in tema di impugnazione della parte civile, di cui all’art. 576 c.p.p..

In punto di diritto, questa Corte ha statuito che:

"In forza dell’art. 576 c.p.p., applicabile nel procedimento penale davanti al giudice di pace, la parte civile è legittimata a proporre appello avverso la sentenza di proscioglimento pronunciata dal giudice di pace ai soli effetti civili" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 35882 del 17/07/2009 Ud. (dep. 16/09/2009) Rv. 244919).

Nel caso di specie, non avendo la parte civile proposto appello, l’impugnazione deve essere intesa come un ricorso "per saltum", come tale soggetto alle regole di cui all’art. 569 c.p.p.. Di conseguenza il ricorso, avendo sollevato il vizio di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), deve essere convertito in appello, ai sensi dell’art. 569 c.p.p., comma 3.

Ai sensi dell’art. 580 c.p.p., anche il ricorso del P.M. deve essere convertito in appello, tuttavia, in questo caso, è necessario precisare che: "In tema di conversione di ricorso in appello, l’atto di gravame continua a essere regolato anche davanti al giudice d’appello dalle norme proprie del ricorso per cassazione, sicchè il giudice ne conosce il contenuto nei limiti fissati dall’art. 606 c.p.p." (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4468 del 17/12/2008 Ud. (dep. 02/02/2009) Rv. 243277).

Di conseguenza gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Castrovillari competente per l’appello.

P.Q.M.

Converte i ricorsi in appello e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Castrovillari.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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