Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 12-07-2011) 15-07-2011, n. 27948 Poteri della Cassazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con sentenza in data 19/10/2010, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, in data 26/1/2009, riduceva la pena inflitta a C.A. per due imputazioni di ricettazione di assegno, rideterminandola in anni due, mesi quattro di reclusione ed Euro 1.100,00 di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all’art. 192 c.p.p. e art. 648 c.p..

Al riguardo si duole che la Corte territoriale abbia fatto malgoverno delle regole in tema di formazione della prova, travisando alcune specifiche risultanze probatorie, fra cui la perizia grafica del dr. P. dalla quale emergeva che non sussistevano tracce di segni grafici ascrivibili al prevenuto, nè sul primo assegno consegnato al teste Pa., nè sul secondo assegno consegnato al teste F.. Ciò rendeva inattendibili le dichiarazioni dei due testi, i quali avevano dichiarato che il C. aveva provveduto alla girata del titolo. Obietta che la Corte ha sminuito la valenza probatoria decisiva della perizia grafica ed ha commesso un travisamento della prova negando che la perizia si riferisse anche all’assegno del Credito Siciliano dell’importo di Euro 3.600,00 negoziato dal F. ed osservando che tale perizia si riferiva ad altro titolo di credito per la cui falsificazione era stata pronunziata sentenza di assoluzione. Senonchè – eccepisce il ricorrente – la contestazione di falso si riferiva proprio all’assegno del credito siciliano di Euro 3.600,00. Si duole, inoltre, che la Corte abbia ritenuto attendibile il teste Pa., attribuendo la dichiarazione circa la girata del titolo ad un errato ricordo, sulla base di un ipotesi meramente congetturale.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

In tema di motivi di ricorso per cassazione, a seguito delle modifiche dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) ad opera della L. n. 46 del 2006, art. 8, mentre non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, è, invece, consentito dedurre il vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 39048 del 25/09/2007 Ud. (dep. 23/10/2007 ) Rv. 238215).

E tuttavia per integrare il vizio di travisamento della prova non è sufficiente la pretermissione o l’erronea lettura di un dato processuale, se tale dato non svolge un ruolo decisivo nel percorso argomentativo seguito dal giudice di merito.

Infatti, secondo l’insegnamento di questa Corte:

"Le modifiche apportate dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8 non hanno mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane un giudizio di legittimità. Ne consegue che gli "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame" menzionati ora dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), non possono che essere quelli concernenti fatti decisivi che, se convenientemente valutati anche in relazione all’intero contesto probatorio, avrebbero potuto determinare una soluzione diversa da quella adottata, rimanendo esclusa la possibilità che la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione si tramuti in una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito" (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 35683 del 10/07/2007 Ud. (dep. 28/09/2007 ) Rv. 237652).

Nel caso di specie la Corte territoriale ha indubbiamente commesso un travisamento della prova (più esattamente, un errore percettivo) laddove ha ritenuto che la perizia grafica in atti non riguardi l’assegno del credito siciliano avente come prenditore il teste F.A..

E tuttavia la circostanza che la firma di girata che compare sul titolo non sia stata apposta dall’imputato, di suo pugno, non concerne un fatto decisivo, idoneo a determinare una soluzione diversa da quella adottata dai giudici di merito in punto di responsabilità del prevenuto. Infatti la Corte non ha ritenuto risolutiva la circostanza che anche l’assegno consegnato al Pagano non riportasse una firma di girata vergata di suo pugno da parte dell’imputato ed il Tribunale ha espressamente preso in considerazione la circostanza che la grafia dell’imputato non figuri fra le firme di girata (fol. 5), escludendo che da tale circostanza potesse dedursi l’inattendibilità delle dichiarazioni dei testi a carico, con motivazione congrua e priva di vizi logici.

Di conseguenza le conclusioni assunte dai giudici di merito in punto di responsabilità resistono all’errore percettivo compiuto dalla Corte d’appello, che non svolge un ruolo decisivo nel percorso argomentativo seguito dal giudice di merito.

Di conseguenza il ricorso deve essere respinto.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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