Cass. civ. Sez. III, Sent., 05-12-2011, n. 26017 Connessione di cause

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’Enel Distribuzione spa ha chiesto la cassazione della sentenza emessa dal tribunale di Lamezia Terme in data 19.11.2008 ed in pari data depositata che ha dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso le sentenze, non definitiva in data 30.3.2004 e definitiva in data 23.6.2005, del giudice di pace di Lamezia Terme in materia di risarcimento danni da illegittima installazione di sostegni della linea aerea elettrica ed accertamento di intervenuta usucapione.

Il giudizio che ha dato luogo al presente ricorso può sintetizzarsi come segue.

M.R. conveniva, davanti al giudice di pace di Lamezia Terme, l’Enel Distribuzione spa chiedendone la condanna al risarcimento dei danni provocati al fondo di sua proprietà dalla illegittima installazione di sostegni della linea aerea elettrica.

Quest’ultima si costituiva contestando la fondatezza della domanda e chiedendo, in via preliminare, che fosse dichiarata l’incompetenza per materia del giudice di pace in favore del tribunale di Lamezia Terme; in via gradata, che in ragione della connessione con la riconvenzionale proposta di accertamento della avvenuta usucapione della servitù di elettrodotto, entrambe le domande fossero rimesse al tribunale di Lamezia Terme; nel merito contestava la fondatezza della domanda.

Il giudice di pace, con sentenza parziale del 30.3.2004 dichiarava la propria incompetenza per materia sulla domanda riconvenzionale;

quindi, con sentenza definitiva del 23.6.2005, accoglieva la domanda principale condannando l’odierna ricorrente al risarcimento dei danni.

Proponeva appello l’Enel Distribuzione avverso entrambe le sentenze contestando la fondatezza di entrambe le decisioni e sostenendo, in particolare, la connessione fra le due domande, principale e convenzionale, con la conseguenza che il giudice di pace avrebbe dovuto spogliarsi dell’intera controversia in favore del tribunale.

Il tribunale di Lamezia Terme, con sentenza del 19.11.2008, dichiarava l’inammissibilità del proposto appello per essere il corretto mezzo di impugnazione esperibile avverso le sentenze impugnate il ricorso per cassazione.

Il ricorso contiene un motivo.

Il motivo rispetta i requisiti richiesti dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis nella specie.

La cassazione vi è chiesta per violazione di norme di diritto (art. 339 c.p.c., comma 1 e 3 in relazione all’art. 113 c.p.c., comma 2 ed agli artt. 7, 36 e 40 c.p.c.) e vizio di motivazione.

Il quesito posto alla Corte è esposto alle pagg. 7-8 del ricorso.

Il ricorso è fondato.

Al quesito posto si ritiene di potere rispondere con l’enunciazione del seguente principio di diritto: "Nell’ipotesi in cui sussista una domanda riconvenzionale connessa e questa debba essere decisa secondo diritto, o dallo stesso giudice di pace, se rientrante nella sua competenza, o dal tribunale, la connessione comporta che l’intero giudizio debba essere deciso secondo diritto, con la conseguenza che il mezzo di impugnazione di questa sentenza è l’appello, e ciò anche nel caso in cui (come nella specie) pur essendo la riconvenzionale connessa di competenza del tribunale, il giudice di pace, in luogo di rimettere l’intero giudizio al giudice superiore, a norma dell’art. 40 c.p.c., comma 7, abbia deciso sulla domanda principale, dichiarandosi incompetente sulla riconvenzionale (Cass. 13.5.2003, n. 7293; Cass. 26.2.2003, n. 2890; Cass. 26.2.2003, n. 2889; da ultimo cass. 28.2.2007 n. 4654, tutte in fattispecie analoghe). Nella specie, trattandosi di domanda riconvenzionale di declaratoria di acquisto per usucapione di servitù di elettrodotto – quindi di competenza per materia del tribunale – sussiste la connessione tra tale domanda riconvenzionale dell’Enel e la domanda risarcitoria della parte attrice, poichè quest’ultima presuppone che l’esercizio di fatto di tale servitù non corrisponda ad un diritto reale di colui che lo eserciti.

Il tribunale, pertanto, era competente a decidere, sia sulla domanda principale, sia su quella riconvenzionale connessa, mentre era incompetente il giudice di pace".

Ne consegue che il mezzo di impugnazione delle sentenze pronunciate era l’appello e non il ricorso per cassazione. Conclusivamente, il ricorso è accolto, la sentenza cassata e la causa rimessa al tribunale di Lamezia Terme in persona di diverso magistrato. Le spese sono rimesse al giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa e rinvia, anche per le spese, al tribunale di Lamezia Terme in persona di diverso magistrato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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