Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 22-06-2011) 15-07-2011, n. 27960

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza del 29.1.2010, il Tribunale della Libertà di Salerno in accoglimento dell’appello proposto dal PM avverso l’ordinanza del gip dello stesso tribunale del 22.12.2009, che aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo formulata dal requirente nei confronti di A.A., imputato del reato di truffa in danno della Centro Leasing s.p.a., annullava il provvedimento e disponeva la misura cautelare reale. Il PM, con provvedimento del 10.3.2010, disponeva quindi il dissequestro dei beni assoggettati alla misura e la loro restituzione alla soc. Centro Leasing. L’imputato proponeva appello, sul quale il Tribunale del riesame si pronunciava con ordinanza del 23.4.2010.

Ricorre la soc. Centro Leasing s.p.a. per mezzo del proprio difensore, che dopo avere rievocato nei termini suesposti le vicende processuali, lamenta che l’ultimo provvedimento sarebbe stato adottato in violazione del principio del contraddittorio, non avendo essa società ricevuto alcun avviso dell’udienza fissata per la discussione dell’appello dell’imputato.

Il ricorso è inammissibile, non avendo la difesa in alcun modo precisato quale pregiudizio la soc. Centro Leasing avrebbe subito in conseguenza dell’ordinanza impugnata, e non potendo l’interesse all’impugnazione essere ravvisato nella deduzione esclusiva di vizi di forma senza l’indicazione del risultato pratico perseguito dalla parte (cfr., in termini particolarmente aderenti al caso di specie, Corte di Cassazione nr 29309 del 16/07/2010 SEZ. 6 Sanfilippo, sull’inammissibilità, per difetto di interesse, del ricorso per cassazione proposto per violazione del contraddittorio avverso il rigetto dell’appello preordinato all’annullamento di un provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare con il quale non vengano svolte censure riguardo alla correttezza "sostanziale" dell’ordinanza impugnata sicchè l’invocato "petitum" si risolva nella sollecitazione di una pronuncia meramente teorica, in contrasto con il disposto dell’art. 568 c.p.p., comma 4; sull’influenza del risultato concreto perseguito con l’impugnazione ai fini dell’identificazione del relativo interesse, vedi anche Corte di Cassazione nr. 48488 11/12/2008 SEZ. 6, RIC. P.G. in proc. Manzi;

Corte di Cassazione Nr. 40536 del 14/10/2010 SEZ. 6 RIC. P.G. in proc. Berforini).

Alla stregua delle precedenti considerazioni il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di interesse, con la condanna della soc. ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500 alla cassa delle ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa della stessa ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *