Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 22-06-2011) 15-07-2011, n. 27937

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catania avverso la sentenza del Gup del locale Tribunale del 20.12.2010 che condannò B.M., concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, e applicata la diminuente del rito abbreviato, alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed Euro 800 di multa per i reati di rapina di cui al capi 1) e b) (così diversamente qualificato il fatto di cui al capo b) rispetto all’originaria imputazione di estorsione) e di sequestro di persona, in danno di M.C., unificati sotto il vincolo della continuazione.

Con l’unico motivo, deduce il ricorrente che il gup avrebbe applicato la diminuente per il rito speciale in misura superiore al terzo della pena detentiva complessiva, in violazione del disposto dell’art. 442 c.p.p., comma 2.

Trattandosi di errore di calcolo rilevabile dai conteggi effettuati in sentenza, il Pg territoriale chiede pertanto la rettifica della sentenza sul punto, con l’indicazione della pena detentiva di anni tre.

Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.

E’ bensì rilevabile l’errore denunciato dal PG territoriale nel procedimento di calcolo della pena finale, alla stregua della motivazione del provvedimento impugnato, ma l’errore non si è tradotto nella determinazione di una pena illegale, dal momento che il gup è partito da una pena detentiva base, per il ritenuto reato di rapina, di anni quattro di reclusione, alquanto discosta dal minimo edittale di anni tre.

D’altra parte l’entità "sostanziale" della pena non è stata censurata dal ricorrente sotto qualunque altro profilo attinente alla sua congruità ai parametri direttivi fissati dell’art. 133 c.p..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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