T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 20-07-2011, n. 605 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 Con sentenza n. 88 del 15 febbraio 2010 la Sezione ha accolto il ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 620 del 29 settembre 2003 emesso dal Tribunale Civile di Frosinone. Persistendo l’inadempimento dell’Azienda Sanitaria, il Prefetto della Provincia di Frosinone ha, con decreto del 5 novembre 2010, nominato il commissario ad acta che, con atto n. 7 del 30 dicembre 2010, ha liquidato la somma complessiva di Euro 23.753,82. Il commissario ha poi rappresentato, con diverse note acquisite agli atti di giudizio, che: "Nel corso della corrispondenza varia intrattenuta con la Azienda USL anzidetta, è emerso che con una comunicazione, datata 3/11/2003, l’Azienda USL – Fr Polo Ospedaliero di Cassino – Pontecorvo informava che alcune fatture interessate dal procedimento del decreto ingiuntivo n. 620/2003 erano state liquidate con mandati n. 2362 del 14/08/1995 e n. 632 del 16/05/1997. A seguito di… una approfondita ricerca nelle contabilità pregresse, trovando l’originale del mandato n. 2362 (…) con tutte le relative quietanze, con il quale erano state liquidate le fatture n. 1216/95, n. 1168/95, n. 1124/95, n. 1116/95, n. 1046/95, n. 998/95, n. 939/95, n. 904/95, n. 896/95, n. 833/95, n. 479/95, n. 404/95, n. 301/95, n. 298/95, n. 265/95, n. 214/95, n. 175/95, n. 115/95, n. 107/95, n. 57/95, n. 18/95. Non si è trovato traccia, invece, del mandato n. 632. Inoltre si fa presente che a seguito di atto di pignoramento presso terzi il D.I. n. 620/03, con ordinanza di assegnazione CRON. 533/07 REP. 556/07 PROCEDURA N. 1248/06 RGES (…), la "G.C. Srl’ (già "G.C. di G.A. & C. Snc), ha ricevuto in pagamento la somma di Euro 19.057,80 – quietanza n. 2968 del 9/5/2007.". (cfr. relazione commissariale depositata il 27 maggio 2011). Il predetto commissario ha quindi chiesto (cfr. relazione commissariale depositata l’11 maggio 2011), "… di fornire indicazioni circa gli atti più opportuni da adottare in ordine: – al credito vantato dalla G.C. scaturito dal D.I. n. 620/2003 e dalla sentenza TAR n. 88/2010 di cui sopra; – al rimborso delle spese legali stabilite nei vari gradi di giudizio; – al compenso dello scrivente commissario ad acta.".

2 L’azione definita con il decreto ingiuntivo sopra indicato, interessava il credito di cui "… alle fatture accompagnatorie n. 6338/97, n. 2061/96, n. 1846/96, n. 1409/96, n. 1043/96, n. 1199/96, n. 969/96, n. 498/96, n. 423/96, n. 348/95, n. 135/96, n. 6962/95, n. 6626/95, n. 6565/95, n. 6469/95, n. 1216/95, n. 1168/95, n. 1124/95, n. 1116/95, n. 1046/95, n. 998/95, n. 939/95, n. 904/95, n. 896/95, n. 833/95, n. 479/95, n. 404/95, n. 301/95, n. 298/95, n. 265/95, n. 214/95, n. 175/95, n. 115/95, n. 107/95, n. 57/95, n. 18/95 che si allegano.". Dall’atto introduttivo del presente giudizio e dall’atto di significazione di desume poi che, la cessionaria tende alla soddisfazione del credito nella misura residua rispetto alle "… somme versate dal terzo (Euro 19.057,80)".

3 Occorre evidenziare innanzitutto che la limitazione, per quanto già esposto, della domanda al credito residuo esclude ogni rilievo alla somma già conseguita "dal terzo".

4 In relazione all’altro profilo, evidentemente implicato dal raffronto tra le fatture citate nella relazione commissariale e quelle poste a fondamento dell’azione coltivata di fronte al Tribunale Civile di Frosinone, va poi rilevato che il credito di cui al decreto ingiuntivo in esecuzione, coincide solo parzialmente con quello di cui alle fatture elencate nella nota in data 3 novembre 2003 del Presidio Ospedaliero di Cassino – Pontecorvo, indirizzata al competente settore con riguardo all’azione allora intrapresa ed accolta in quella sede giurisdizionale. La questione interessa quindi il credito di cui alle fatture che, sempre in forza di detta ultima nota, sono state onorate.

5 In argomento va evidenziato che per il caso di ottemperanza alle decisioni adottate da una giurisdizione diversa rispetto a quella ora adita, non vi è alcun margine di intervento perché in siffatte ipotesi non è implicata la "attuazione" del provvedimento giurisdizionale ma la "stretta esecuzione" dello stesso, il che preclude al giudice amministrativo l’adozione di statuizioni modificative che si collocherebbero oltre la "propria giurisdizione" e sarebbero, quindi, viziate da "difetto di giurisdizione".

6 Con riguardo a vicende simili la giurisprudenza ha, infatti, affermato che: "Il decreto ingiuntivo non impugnato acquista autorità di cosa giudicata, in relazione al diritto in esso consacrato, per quanto attiene all’oggetto ed ai soggetti coinvolti, di talché la sua efficacia s’estende a tutte le questioni relative ed impedisce al contempo che, in un successivo giudizio avente ad oggetto una domanda fondata sullo stesso rapporto, se ne proceda ad un nuovo esame. Pertanto, in sede di ottemperanza del decreto ingiuntivo non opposto, la p.a. convenuta non può più eccepire di non esser debitrice della somma al cui pagamento è stata condannata nel giudizio monitorio, potendo tutt’al più far valere eventuali vicende estintive del credito, successive alla pronuncia del decreto di condanna costituente titolo esecutivo." (Consiglio Stato, sez. V, 28 marzo 1998, n. 372). In altri termini, va evidenziato che: – il decreto ingiuntivo non opposto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato e che lo stesso assume la piena autorità di "resiudicata", ai fini della proposizione del ricorso per ottemperanza; – sussiste, in capo all’intimata amministrazione, un vero e proprio obbligo giuridico di conformarsi al giudicato formatosi sul provvedimento giurisdizionale di cui si chiede l’esecuzione senza che alla stessa residui alcuna possibilità di far valere questioni non dedotte o eccepite nel giudizio esecutivo o di merito; – nel giudizio di ottemperanza per l’esecuzione di un decreto ingiuntivo non opposto, il giudice amministrativo, accertato il mancato pagamento delle somme ingiunte, è investito solo della funzione di garantire gli adempimenti materiali per soddisfare tale precetto, senza poter valutare le ragioni della situazione debitoria e dell’imputabilità dell’inerzia riscontrata.

7 In conseguenza a quanto sopra esposto devono rendersi i seguenti chiarimenti:

(a) quanto alle somme versate dal terzo e già indicate nel decreto commissariale di liquidazione, le stesse non rilevano in sede di esecuzione perché la domanda interessa il credito residuo;

(b) quanto alle indicazioni di cui alla citata nota in data 3 novembre 2003, dell’Azienda USL – Fr "Polo Ospedaliero di Cassino – Pontecorvo", che esse non possono rilevare perché sul decreto ingiuntivo, interessante anche altre fatture tutte riconducibili agli anni 1997/1996, si è formato il giudicato sul quale in tale sede risulta precluso ogni intervento riduttivo e/o modificativo, sopratutto per il caso di evenienze che avrebbero dovuto esser addotte dall’azienda nella sede preordinata;

(c) quanto alle spese legali, che le stesse sono state liquidate in entrambi i provvedimenti (decreto ingiuntivo – sentenza di ottemperanza);

(d) quanto al compenso dovuto al commissario adacta, che lo stesso è stato liquidato nella sentenza n. 88/2010 e che andrà corrisposto all’atto dell’esecuzione coincidente con la realizzazione del credito, vale a dire con l’effettivo pagamento delle somme dovute in ragione del decreto ingiuntivo.

8 Le spese di giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, rende i richiesti chiarimenti nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *