T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 20-07-2011, n. 6507 Costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con l’Ord. dirigenziale n. 158 del 15.4.2011 il Comune di Guidonia Montecelio ha disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale di alcune opere abusive.

Nelle premesse dell’atto sono richiamate:

a). l’ordinanza di demolizione e ripristino n. 322 del 30.10.2008;

b). l’ordinanza n. 75 del 15.3.2010 di revoca parziale della precedente limitatamente ai manufatti di cui ai punti 1 e 3 a seguito di rilascio del permesso di costruire in sanatoria n. 11 del 14.4.2010;

c). l’inottemperanza alla ingiunzione di demolizione (cfr., verbale di accertamento di inadempienza del 5.2.2009 n. 11953/2009).

Il presente ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto:

1). Eccesso di potere per violazione del principio del legittimo affidamento (si lamenta che dal verbale di accertamento di mancato adempimento, notificato il 6.2.2009, alla notifica dell’ordinanza di acquisizione del 19.4.2011, sono passati oltre due anni; e il ricorrente vanta un legittimo affidamento alla stabilità della propria posizione);

2). Eccesso di potere violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, abnormità del provvedimento impugnato; (si lamenta la abnormità e sproporzione del provvedimento; il Comune non si è limitato al bene oggetto di contestazione ma richiede che venga consentito il passaggio in una zona di transito del giardino dell’abitazione per accedere al piano sopraelevato; il sostanza il comune avrebbe espropriato anche una parte del terreno pertinente al manufatto);

3). Violazione art. 34 TU edilizia 380/2001; (ha presentato istanza di regolarizzazione della parte residua del manufatto ex art. 34 DPR 380/2001).

In data 14.7.2011 si è costituito il Comune di Guidonia Montecelio.

Il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa; di ciò sono stati resi edotti i difensori delle parti.

Al riguardo si osserva quanto segue:

a). non si condivide il profilo relativo alle tempistiche procedimentali (cfr., l’emissione del provvedimento di acquisizione a notevole distanza di tempo dal verbale di accertamento di mancato adempimento). In questa materia non rileva la valutazione dell’eventuale affidamento ingenerato.

Anche in relazione alla motivazione dell’ordine di demolizione, la giurisprudenza ha affermato che questo, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l’esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare (C.d.S., sez. IV, 1° ottobre 2007, n. 5049; 10 dicembre 2007, n. 6344; 31 agosto 2010, n. 3955; sez. V, 7 settembre 2009, n. 5229);

b). inoltre, nel sistema disciplinato dall’art. 7, l. 28 febbraio 1985 n. 47, l’acquisizione al patrimonio del Comune del bene abusivamente realizzato, e delle aree di sedime e circostanti, opera automaticamente, verificandosi di diritto al compimento del 90 giorno decorrente dalla notifica dell’ingiunzione di demolizione non ottemperata, e non richiede l’adozione di alcuna preliminare determinazione inerente l’esercizio di una scelta da parte del Comune sull’applicabilità della stessa più grave misura acquisitiva, rispetto alla semplice demolizione del manufatto abusivo (cfr., T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 12 aprile 2002, n. 3160);

c). infine, il ricorrente si è limitato ad affermazioni generiche e indimostrate in relazione ad una presunta espropriazione di una parte del terreno pertinente al manufatto;

d). in ultimo, non rileva a nessun fine la presentazione, in data 8.6.2001, di istanza di regolarizzazione della parte residua del manufatto ai sensi dell’art. 34 DPR 380/2001; né il riferimento alla sanzione della fiscalizzazione che attiene a profili fiscali, mentre qui sono in gioco profili urbanistici ed edilizi.

In conclusione, il ricorso è da respingere.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando:

Respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del resistente che liquida in complessivi Euro 1000,00 (mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *