Cass. civ. Sez. III, Sent., 05-12-2011, n. 26012

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’INA-Assitalia S.p.A. propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo ed illustrato da successiva memoria, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha dichiarato inammissibile il gravame contro la sentenza di primo grado del Tribunale di Roma che aveva accolto l’eccezione di litispendenza quanto a domanda di ammissione al passivo della liquidazione coatta amministrativa della La Secura Assipopolare S.p.A. La società intimata in liquidazione coatta amministrativa resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1.- Il collegio ha disposto la redazione di motivazione semplificata.

2.- Con l’unico, complesso motivo la società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 39, 42, 112 e 113 cod. proc. civ. e vizio di motivazione.

2.1.- Il ricorso è inammissibile, sia per la mancanza dei quesiti di diritto e dei momenti di sintesi richiesti dall’art. 366-bis cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, trattandosi di ricorso contro sentenza pubblicata il 18 settembre 2006, sia perchè comunque la sentenza di litispendenza andava impugnata soltanto con istanza di regolamento di competenza ex art. 42 cod. proc. civ. e non è perciò ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza che ha dichiarato inammissibile l’appello.

2.- La società ricorrente va condannata alle spese, liquidate in Euro 1.500,00, di cui Euro 1.300,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la società ricorrente a pagamento delle spese, liquidate in Euro 1.500,00, di cui Euro 1.300,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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