T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 20-07-2011, n. 6550

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso ritualmente notificato e depositato l’odierno ricorrente deduce la illegittimità del decreto della Questura di Roma in data 8.7.2010, notificato in data 2.8.2010 di rifiuto del permesso di soggiorno.

Deduce il ricorrente la illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente.

All’udienza del 27 giugno 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Rileva il Collegio la sopravvenuta carenza di interesse relativamente al ricorso di cui in epigrafe.

Con nota in data 15 giugno 2011, infatti, il difensore di parte ricorrente ha fatto presente che la Questura di Roma – Ufficio Immigrazione, ha provveduto a rilasciare al ricorrente il permesso di soggiorno elettronico (PSE) di cui all’odierno ricorso.

L’intervenuta adozione del provvedimento favorevole al ricorrnete incide, quindi, sull’interesse alla decisione dell’odierno ricorso che, conseguentemente, deve dichiararsi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Le spese, in considerazione della sussistenza di giusti motivi, possono essere compensate integralmente tra le parti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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