Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 09-06-2011) 15-07-2011, n. 27959

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Nell’ambito del procedimento penale a carico di:

F.F. indagato per i reati di cui agli artt. 81 – 640 – 646 c.p.;

il PM di Parma, in data 30.11.2010, emetteva il decreto di sequestro probatorio del conto corrente bancario intestato all’indagato, corpo del reato attribuito al F. che, secondo l’accusa, abusando della qualità di promotore finanziario della Banca Generali di Parma, si appropriava degli assegni bancari rilasciati dai clienti versandoli sul proprio conto personale, oggetto di sequestro;

Il F. proponeva impugnazione ma il Tribunale per il riesame di Parma, con ordinanza del 12.01.2011, respingeva il gravame e confermava il decreto di sequestro impugnato.

Ricorre per cassazione l’indagato, a mezzo del Difensore di fiducia, deducendo:

Motivi ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b).

-Il ricorrente deduce la violazione di legge, atteso che il Tribunale avrebbe dovuto annullare il decreto dei PM in quanto privo di motivazione riguardo alla pertinenzialità del denaro sequestrato con i reati contestati, mancando la prova che il denaro sequestro fosse proprio quello acquisito attraverso l’attività criminosa contestata;

-era stata indebitamente disattesa la giustificazione offerta sulla legittima provenienza del denaro che, in realtà, era il frutto della liquidazione percepita dal F.;

-il PM aveva omesso di chiarire quali fossero le esigenze probatorie ed il Tribunale per il riesame non poteva integrare tale carenza motivazionale;

CHIEDE l’annullamento del provvedimento impugnato.

Motivi della decisione

I motivi di ricorso sono fondati.

Ai fini della motivazione del decreto di sequestro disposto dall’autorità giudiziaria, l’art. 253 c.p.p., comma 1, impone che nel decreto vi sia l’enunciazione dei fatto di reato per cui si procede, con l’indicazione, sia pure sommaria, degli elementi costitutivi, in modo da consentire al giudice del riesame la verifica dell’astratta possibilità di sussumere il fatto in una specifica ipotesi di reato, nonchè della sussistenza del rapporto di pertinenzialità con l’oggetto del sequestro. Cassazione penale, sez. 6, 09 gennaio 2009, n. 4544.

A tale ultimo riguardo la Giurisprudenza di legittimità ha autorevolmente affermato il principio per il quale il decreto di sequestro probatorio del corpo di reato deve essere scuretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine alle finalità in concreto perseguita con l’apposizione del vincolo per l’accertamento dei fatti. (Cass. Pen. SSUU 28.01.2004 n. 5876).

Sulla scorta di tale principio questa sezione ha avuto modo di precisare che una somma di denaro può essere definita corpo di reato, ai fini del sequestro probatorio, solo ove sia proprio quella acquisita attraverso l’attività criminosa, mentre, ove rappresenti esclusivamente la misura del valore di un credito – come avviene dopo il suo eventuale deposito in un istituto bancario – (come nella specie) essa è sequestrabile solo in quanto cosa pertinente al reato e, quindi, in tal caso, occorre indicare, in sede di motivazione, la specifica finalità probatoria che giustifica il provvedimento.

(Cass. Pen. Sez. 2, 26.02.2009 n. 10475).

L’ordinanza impugnata ha, per un verso, qualificato corpo del reato il denaro in oggetto ma, per altro verso, ha omesso di osservare i principi di cui sopra e di motivare in qual modo il denaro sequestrato possa qualificarsi come cosa pertinente al reato e quale sia la specifica finalità probatoria che giustifica il provvedimento.

L’ordinanza è pertanto incorsa nella violazione di legge di omessa motivazione su un punto decisivo, sicchè si impone l’annullamento con rinvio al Tribunale di Parma per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Parma per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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